È esclusa l’applicazione delle retribuzioni convenzionali ove l’attività svolta dal lavoratore non rientri in quelle previste dal decreto annuale del Ministero del Lavoro
Ai fini dell’applicazione delle retribuzioni convenzionali è richiesto che l’attività si prestata come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro dipendente
In buona sostanza, la retribuzione convenzionale, che è rivolta ai lavoratori che pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Tuir, comporta che il reddito derivante dal lavoro dipendente prestato all’estero sia assoggettato a tassazione assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale fissata dal predetto decreto dell’attuale Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza tener conto della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore.
Più nel dettaglio, la disciplina fiscale di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir trova applicazione a determinate condizioni, quali, ad esempio, che: il lavoratore operante all’estero sia inquadrato in una delle categorie per le quali è fissata la retribuzione convenzionale; presti l’attività lavorativa con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità; l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero; il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
In particolare, per l’applicazione della retribuzione convenzionale forfetaria è necessaria la presenza di un contratto di lavoro che preveda l’esecuzione continuativa ed esclusiva della prestazione all’estero, e che l’attività, conseguentemente, non sia accessoria o strumentale rispetto a quella svolta in Italia e limitata ad un incarico specifico.
Pertanto, l’assenza del settore economico nel quale viene svolta l’attività da parte del dipendente costituisce motivo ostativo all’applicazione del regime.