Regime impatriati: a che condizioni è possibile estendere il beneficio?

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A determinate condizioni è possibile estendere di un ulteriore quinquennio il regime speciale previsto per i lavoratori autonomi

Per ottenere l’estensione del beneficio occorre aspettare la conclusione del primo periodo agevolato

Possono fruire dell’estensione temporale coloro che durante la permanenza fuori dai confini sono stati iscritti all’Aire, sono cittadini provenienti da uno Stato membro Ue, hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020, erano già destinatari del beneficio fiscale al 31 dicembre 2019

Come noto, a favore dei lavoratori impatriati (dunque a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ex art. 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015) il legislatore ha introdotto un regime di tassazione agevolata temporaneo.
Detto regime, in linea generale, opera nei confronti dei lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento e che si impegnano a risiedere nel territorio dello Stato.
Aspetto essenziale per la fruizione del beneficio è che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Il requisito dello svolgimento del lavoro in modo prevalente nel territorio dello Stato, però, risulta comunque integrato (come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 596/2021) quando il soggetto – effettivamente rimpatriato – svolga la mansione, anche in smart working, per un’azienda estera o per un committente straniero.

La disciplina generale prevede che per i contribuenti che trasferiscono la propria residenza in Italia, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorrerà alla formazione del reddito complessivo fino al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una regione del Mezzogiorno.

E invero, l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 703/2021, rende chiarimenti sull’opzione che consente ai contribuenti di estendere per un ulteriore quinquennio la fruizione del regime speciale.

Il beneficio previsto a favore degli impatriati, infatti, può essere esteso per ulteriori cinque periodi d’imposta per quei lavoratori con almeno un figlio minorenne e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento (o nei 12 mesi precedenti): per il periodo di estensione del beneficio, i redditi agevolati concorreranno alla formazione dell’imponibile al 50% del loro ammontare complessivo o al 10% se si tratta di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Più nel dettaglio, l’estensione temporale del beneficio in commento può essere riconosciuta nel caso di figlio minorenne o a carico (anche in affido); di acquisto di un’unità immobiliare anche da parte del coniuge, del convivente o dei figli, dell’impatriato.

La Legge di Bilancio 2021 prevede che possono fruire dell’estensione temporale del beneficio coloro che durante la permanenza fuori dai confini sono stati iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero); sono cittadini provenienti da uno Stato membro Ue; hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020; erano già destinatari del beneficio fiscale al 31 dicembre 2019.

Ebbene, come chiarito dall’Agenzia, l’estensione del beneficio per ulteriori 5 periodi di imposta non può essere richiesta in via anticipata. Occorre attendere la conclusione della prima finestra temporale.

Inoltre, per avere diritto all’estensione delle agevolazioni per ulteriori cinque anni, occorre procedere al versamento di un importo pari al 5 o al 10 % dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili, prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello in cui si richiede la proroga.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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