I genitori, e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, sono tenuti a prestare gli alimenti in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli
Agli ascendenti non ci si può rivolgere per il semplice fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli se l’altro è in grado di mantenerli
Qualora entrambi i partner non siano in grado di adempiere al loro dovere di mantenimento dei figli, sorge in capo agli ascendenti dei genitori il dovere primario di occuparsi del minore dal punto di vista economico.
È questo uno dei principi ricavabili dalla recente sentenza della Corte n. 8980 del 2023, con cui i giudici di legittimità hanno statuito che il dovere di mantenere i figli minori compete sui nonni (nel caso di specie paterni) ove il genitore su cui ricade l’obbligazione risulti inadempiente e sprovvisto di mezzi economici adeguati.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti l’onere di provvedere ai minori ricade sugli ascendenti legittimi o naturali in ordine di prossimità.
Il concorso nel mantenimento
In buona sostanza, come anzidetto, i nonni ove i genitori siano inadempienti devono intercedere per garantire, attraverso le proprie sostanze economiche, che il padre o la madre del minore possa adempiere al proprio dovere di mantenere i figli.
In particolare, osservano i giudici, con la riforma della filiazione di cui al d.lgs. 153/2013 è stato introdotto l’istituto del Concorso nel mantenimento.
In tal senso, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Tuttavia, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
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L’obbligo di mantenimento dei figli
In caso di inadempimento, stante quanto disposto dalla recente riforma Cartabia di cui al d.lgs. 149/2022, il presidente del tribunale su istanza di chi vi ha interesse e sentito l’interessato può ordinare che una parte dei redditi dell’obbligato al mantenimento sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese del mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
L’obbligo di mantenimento dei figli minori, legittimi o naturali, spetta primariamente o integralmente ai genitori, di modo che ove uno tra questi non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per l’intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di questo.
In buona sostanza, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata rispetto a quella primaria dei genitori e nel senso che agli ascendenti non ci si può rivolgere per il semplice fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli se l’altro è in grado di mantenerli.