Il trust? una t-shirt a taglia unica

Nicola Dimitri
2.3.2023
Tempo di lettura: 3'
Limiti e prospettive di uno strumento versatile, ma da maneggiare con cura. Ne parlano con We Wealth Paolo Gaeta, commercialista, che ci racconta l’istituto nella sua applicazione italiana e l’avvocato Sebastiano Garufi Giuliani, che offre la sua view sull'esperienza svizzera

Il trust si diffonde perché è utile come una t-shirt a taglia unica. Queste suggestive parole, pronunciate da Paul Matthews, professore onorario al King’s College di Londra, uno dei massimi esperti in materia di trust, rendono bene l’idea delle potenzialità di questo istituto nell’ambito degli strumenti di successione patrimoniale.

Il trust, oggi, a differenza di quanto accadeva in passato, soprattutto in Italia, gode di una sempre maggiore fiducia da parte dei consulenti e da parte dei soggetti interessati a gestire al meglio le relative proprietà. Tanto gli imprenditori che i professionisti lo considerano un istituto versatile e affidabile, soprattutto nella fase del passaggio generazionale e per la protezione del patrimonio. Tuttavia, nonostante il trust sia uno strumento strategicamente efficace per raggiungere i propri obiettivi (di protezione del patrimonio e di destinazione dei beni a favore dei propri cari) deve essere, per così dire, maneggiato con cura – meglio se attraverso il supporto di un consulente esperto.

A tal riguardo, We Wealth ha intervistato Paolo Gaeta, dottore commercialista esperto in materia di trust, per individuare in cinque punti le virtù e i rischi correlati a questo strumento, nonché ha interpellato l’avvocato Sebastiano Garufi Giuliani, per mettere in evidenza il fermento che si è creato attorno a detto istituto in Svizzera.

Dott. Gaeta, può indicarci in soli 5 punti, per così dire, i vizi e le virtù del trust?


Innanzitutto corre l’obbligo di fare una premessa. Nell’ultimo periodo, e più che mai nel corso dell’anno appena passato, la sensibilità a favore del trust in Italia è aumentata esponenzialmente: sono sempre di più gli imprenditori che avanzano ai propri consulenti la richiesta di utilizzare questo strumento per gestire i propri asset. La sensibilità maturata a favore del trust si deve, per buona parte, anche al fatto che in questi ultimi anni ad esso vi hanno fatto pubblicamente ricorso alcune delle più note imprese di famiglia italiane. Si pensi alla vicenda di Piero Ferrari e prima ancora di Gian Paolo Dallara: in entrambi i casi i titolari di alcune tra le aziende più iconiche e innovative del Paese hanno deciso di affidare il futuro delle proprie imprese al trust. Ma, ecco, veniamo alle principali virtù ricercate nei trust dagli imprenditori:

1. Protezione patrimoniale: la creazione di un trust fornisce protezione per i beni trasferiti al trustee. I beni, uscendo dalla sfera patrimoniale del disponente, restano indenni a successioni e possibili aggressioni per tutta la durata del trust. La protezione patrimoniale offerta dal trust è più che mai lecita e legittima e si pone negli interessi patrimoniali, meritevoli di tutela, dei beneficiari.

2. Efficienza fiscale: nonostante le interpretazioni tumultuose dell’Agenzia delle Entrate, il regime fiscale italiano per chi decide di trasferire i beni in trust è molto interessante, tanto per quanto riguarda le imposte dirette che quelle indirette. Gli imprenditori possono utilizzare i trust per trasferire nel tempo azioni o immobili ai membri della famiglia con aliquote fiscali vantaggiose; ai fini delle imposte indirette, ad esempio, non vi sarà tassazione per il trasferimento al trustee.

3. Pianificazione della successione: la creazione di un trust può consentire agli imprenditori di pianificare l'eventuale trasferimento della proprietà della loro azienda alla generazione successiva, di venderla o di fare operazioni di quotazione o private equity. Il trust non cristallizza la proprietà; al contrario, la rende gestibile secondo le necessità migliori del momento, garantendo al tempo stesso all'imprenditore di mantenere il con- trollo sull'azienda, anche dopo il trasferimento della proprietà al trustee. Ma non è tutto. Anche l’ambito della Privacy e della Gestione del rischio sono virtù spesso apprezzate.

Gli aspetti che di solito sono (a torto o ragione) percepiti dall’imprenditore come negativi, possono essere:

1. Complessità: i trust possono essere strutture legali complesse e l’istituzione richiede competenze professionali significative e specialistiche, cosa che rende il processo di creazione e l’attività di gestione del trustee non sempre semplice. 

2. Controllo limitato e cambiamento della situazione finanziaria del disponente/imprenditore: una volta che i beni vengono trasferiti al trustee, egli ne è il titolare e l'imprenditore potrebbe subire la percezione di perdita di controllo di- retto su beni come una circostanza non tollerabile; l’utilizzo di società veicolo del trust ed alcune previsioni dell’atto di trust possono però contemperare questo negativo senso di spossessamento. Inoltre, almeno apparentemente, i trust possono limitare la capacità finanziari del disponente; per questo motivo è spesso necessario che il programma di pianificazione preveda anche un succession plan e, ancor di più, la predisposizione di un retirement plan a favore del fondatore dell’impresa.

Il trust, inoltre, oltre ad essere uno strumento versatile, come detto, è un istituto la cui disciplina è in continua evoluzione. Un caso emblematico è quello che proviene dal diritto svizzero. Dott. Garufi Giuliani, potrebbe dirci di più sul punto?


Il 12 gennaio dello scorso anno il Consiglio Federale Svizzero ha pubblicato un progetto di legge per intro- durre il trust nel diritto svizzero. Secondo la proposta di legge (ancora in consultazione), il trust svizzero avrebbe le stesse caratteristiche essenziali del trust anglosassone. Il progetto di legge esclude esplicitamente la creazione di trust di beneficenza e di altri trust di scopo, per non entrare in concorrenza con le fondazioni (altro noto istituto giuridico svizzero che gode già di un'ottima reputazione). Al momento, in mancanza di disposizioni specifiche sul regime fiscale dei trust, il reddito e il patrimonio sono attribuiti al settlor in caso di revocable trust e ai beneficiari in caso di fixed interest trust. Nel caso di irrevocable discretionary trust, le implicazioni fiscali sono diverse a seconda che il settlor sia residente in Svizzera o all'estero al momento dell'istituzione del trust. Nel primo caso il reddito e la sostanza sono imputati al disponente, nel secondo invece non viene prelevata alcuna imposta.



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Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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