Il Trattamento di fine mandato, noto anche con l’acronimo Tfm, è una forma di compenso differito che una società può riconoscere ai propri amministratori
Gli amministratori ma anche i collaboratori coordinati e continuativi come anche i componenti di organi di amministrazione e controllo di società, a differenza dei lavoratori dipendenti, allo scadere del mandato non hanno diritto al Tfr
L’uso della polizza assicurativa consente di ottenere non solo la protezione del capitale e, a volte, un rendimento minimo garantito, ma anche una plusvalenza tassata, in capo all’amministratore, in misura agevolata
Il Trattamento di fine mandato, noto anche con l’acronimo Tfm, è una forma di compenso differito che una società può riconoscere ai propri amministratori. Loro, e più in generale i collaboratori coordinati e continuativi come anche i componenti di organi di amministrazione e controllo di società, sono soggetti autonomi privi del vincolo di subordinazione nei confronti dell’azienda e, a differenza dei lavoratori dipendenti, allo scadere del mandato non hanno diritto, se non preventivamente previsto, a nessuna provvidenza aggiuntiva né al Trattamento di fine rapporto lavoro.
Per queste categorie esiste quindi il bisogno di coperture previdenziali che non è completamente soddisfatto dalla legge di riforma del sistema pensionistico introdotte negli ultimi tempi e in particolare dalla legge 8 agosto 1995, n° 335, nonché l’esigenza di disporre, alla fine del mandato, di risorse che consentano di sopperire a eventuali periodi di inattività proprio come accade per il Tfr dei lavoratori dipendenti.
Un concetto derivato da due norme del Codice civile
Il Tfm, però, non è disciplinato direttamente dalla legge ma è un concetto derivato dal combinato disposto di due diverse norme del Codice civile: l’articolo 2120 e l’articolo 2364. Il primo tratta il tema del Tfr e prevede il diritto del lavoratore dipendente di vedersi riconosciuta una forma di retribuzione differita nel corso del tempo, in base a delle regole di calcolo che di fatto consentono al lavoratore di accumulare una mensilità aggiuntiva ogni anno.
L’articolo 2364 del Codice civile, invece, attribuisce tra i compiti dell’assemblea ordinaria quello di determinare il compenso di amministratori e sindaci, se questo non è stabilito dallo statuto.
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Per il Tfm è fondamentale la data certa
L’uso del Tfm rappresenta quindi l’unica possibilità per risolvere le esigenze previdenziali e finanziarie consentendo anche l’ottimizzazione fiscale dei flussi di remunerazione aggiuntivi per gli amministratori, i soci amministratori e i collaboratori. Ma, per realizzare con successo questo accantonamento, bisogna dare estrema importanza alla formalizzazione in sede di istituzione del Tfm con data certa e determinazione dell’importo. Infatti, i suoi criteri di determinazione devono essere previsti dallo statuto societario o più semplicemente dall’assemblea, oppure da un contratto o accordo specifico.
La “data certa” di decorrenza al diritto all’indennità è di fondamentale importanza perché solo a fronte di questo adempimento sarà possibile applicare la tassazione separata al Tfm, una volta corrisposto. Inoltre, nel caso di società di persone, è meglio procedere alla registrazione della delibera, non essendo prevista la tenuta di libri sociali regolarmente bollati e vidimati.
Ma quanto si può accantonare nel Tfm?
Le disposizioni fiscali non definiscono un limite agli accantonamenti deducibili, rimandandone la determinazione ai contratti tra le parti. Tuttavia, per non avere problemi con il fisco, è meglio rispettare i consueti requisiti della “competenza” e “inerenza” e dunque della congruità dei valori, in modo che la somma accantonata sia coerente con la remunerazione normale e non sia un sostitutivo del compenso; si potrebbe utilizzare un criterio simile a quello dei lavoratori dipendenti oppure utilizzare percentuali ragionevoli dei compensi.
La sentenza della Cassazione del 9 maggio 2002, sezione tributaria, n° 6599 ha tuttavia determinato la insindacabilità dei compensi degli amministratori da parte dell’amministrazione fiscale con la seguente pronuncia: “allo stato attuale della legislazione l’amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori nelle società di persone per cui tali compensi sono deducibili come costi alla stregua dell’art 62 del Testo Unico 917/86”. Pertanto sono compatibili anche accantonamenti rilevanti.
I vantaggi della polizza assicurativa per il Tfm
L’uso di una polizza per investire gli accantonamenti del Tfm, se le condizioni reddituali e di sviluppo dell’azienda lo consentono, è molto interessante per il socio amministratore, mentre è l’unica strada praticabile per gli amministratori esterni e per i collaboratori coordinati e continuativi. Soprattutto per i soci amministratori sia di società di persone che di capitali, l’utilizzo della polizza consente di svincolare una parte di denaro, non investita nell’impresa, slegandola dalle future evoluzioni dell’azienda. Questa impostazione è nella maggior parte dei casi un giusto compromesso tra chi analizza esclusivamente i problemi legati all’azienda (quindi ritiene che tutto debba essere investito nell’impresa) e chi invece privilegia le esigenze del socio amministratore che in quanto lavoratore, ha diritto a disporre di risorse personali non vincolate all’azienda e sempre disponibili per eventuali futuri bisogni intermedi o previdenziali. Inoltre, la impignorabilità e insequestrabilità delle polizze assicurative è un’ulteriore garanzia di disponibilità delle somme accantonate anche in presenza di eventi particolarmente sfavorevoli.
Con la polizza il capitale è protetto
Rispetto all’accantonamento del Tfm in azienda, l’uso della polizza assicurativa consente quindi di ottenere non solo la protezione del capitale e, a volte, un rendimento minimo garantito, ma anche una plusvalenza tassata, in capo all’amministratore, in misura agevolata. Infatti, l’accantonamento, ferma la completa deducibilità in capo all’azienda, non rientra nell’imponibile Irpef annuale dell’amministratore e non comporta alcun adempimento fiscale. Inoltre, il cumulo dei premi versati, nella maggior parte dei casi corrispondente all’accantonamento a Tfm stabilito con delibera assembleare, è assoggettato a tassazione separata con un’aliquota calcolata sul reddito medio del biennio precedente che è più favorevole rispetto a quella ordinaria.
A questo va aggiunto che la tassazione avviene solo nel momento in cui si percepisce il trattamento in oggetto, indipendentemente dal momento della cessazione della carica e quindi a distanza anche di molti anni, mentre i contributi previdenziali sono dovuti, dall’azienda e dall’amministratore (pro-quota rispettivamente di 2/3 e 1/3) nell’anno in cui il Tfm viene effettivamente incassato consentendo anche in questo caso il differimento del versamento anche di molti anni; inoltre, nel caso di amministratori ultra sessantacinquenni tali contributi sono dovuti solo nella misura del 50% (circolare Inps del 15 marzo 2002).