La Corte di Cassazione rispondendo in merito ad un caso chiarisce alcuni concetti in merito all’avviso di accertamento fiscale
Nel caso di specie il contribuente ha perso il ricorso contro l’Agenzia delle entrate
Decisione Corte di Cassazione
La Cassazione sottolinea come la prospettazione della censura intendeva la non coincidenza della firma tra chi ha ricevuto l’avviso di ricevimento e il domiciliatario. Questo avrebbe reso necessaria la riproduzione dell’avviso stesso che erano stati indicati senza specificazione del luogo e del tempo nel quale sarebbero stati prodotti. Le descritte mancanze rendono, secondo la Cassazione, carente il ricorso di legittimità dell’essenziale requisito dell’autosufficienza. Inoltre, nel caso di notifica a mezzo posta, dove l’atto è consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, e non risulti che il plico sia stato consegnato ad una persona diversa, la consegna deve ritenersi valida.
Infine la Corte sottolinea come non può accogliere l’istanza e che in questi casi l’efficacia delle attestazioni avvenute in presenza dell’ufficiale postale salva la notifica fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate.

