Quando uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione, ordinanza n. 11101 del 2023, si è pronunciata sul caso di eventuale premorienza del beneficiario di un’assicurazione sulla vita.
Designazione degli eredi
Come ha avuto modo di affermare la Cassazione, la designazione generica degli eredi quali beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivocabile volontà del contraente, non comporta automaticamente la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
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Cosa accade se il beneficiario premuore al contraente?
Allorché, spiega la Corte, uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.
Più precisamente, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera iure hereditatis e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione del diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.
In buona sostanza, osservano i giudici di legittimità, con la regola che implica l’identificazione degli eredi designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente, coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo.
La premorienza di uno degli eredi del contraente, ove già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta quindi non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari ma un subentro per rappresentazione.
In caso di premorienza di uno dei beneficiari designati, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo, a meno che il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente.