Tax credit di locazione a mesi alterni

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Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese e non in modo cumulativo. Può quindi risultare un tax credit solo per alcuni mesi 

Il contribuente spiega all’Agenzia delle entrate che a causa della pandemia ha subito un forte calo del fatturato, determinato dalla drastica riduzione dei prezzi dei prodotti realizzati

Il contribuente in questione potrà ottenere il credito d’imposta soltanto per i mesi che rientrano nei requisiti richiesti previsti dall’art.28 del Dl rilancio

Per usufruire del canone d’imposta di locazione per immobili a uso non abitativo bisogna calcolare la riduzione di fatturato mese per mese rispetto all’anno precedente. Non si devono quindi sommare le somme, ma esaminarle separatamente. A chiarire il tutto ci ha pensato l’Agenzia delle entrate con la risposta n.466/2020.
Il caso

Il contribuente spiega all’Agenzia delle entrate che a causa della pandemia ha subito un forte calo del fatturato, determinato dalla drastica riduzione dei prezzi dei prodotti realizzati. In aggiunta a ciò il contribuente sottolinea di avere in locazione dei locali per usi non abitativi ma che, facendo i calcoli, si è accorta che nel mese di marzo non raggiunge i requisiti per accedere al bonus.

La risposta

È bene prima ricordare le condizioni per usufruire della misura agevolativa: i soggetti richiedenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Attenzione perché il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese e non in modo cumulativo. Per gli enti non commerciali il requisito da rispettare, oltre al non aver conseguito nel 2019 flussi reddituali superiori ai 5 milioni di euro, è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone ha una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Partendo da queste premesse l’Agenzia delle entrate sottolinea come per il calcolo del fatturato dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e 2020 va fatta prendendo a “riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva”.
Inoltre , “il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati”.  E dunque può capitare che si può godere del credito d’imposta soltanto per uno o due mesi. E non per tutti quelli selezionati.

E dunque il contribuente in questione potrà ottenere il credito d’imposta soltanto per i mesi che rientrano nei requisiti richiesti previsti dall’art.28 del Dl rilancio.

 

 

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