La stretta del fisco sui redditi degli influencer

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Sempre di più, anche dal punto di vista fiscale, gli influencer – dunque le attività dagli stessi poste in essere – iniziano ad avere uno specifico inquadramento fiscale (per molti aspetti analogo a quello degli artisti o entertainers) con ripercussioni sul trattamento e qualificazione dei redditi

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I redditi prodotti dagli influencer in assenza di vincoli di subordinazione sono collocabili tra i redditi di lavoro autonomo

Per tutelare i consumatori, disciplinare la concorrenza, monitorare i proventi, si è discusso in Francia sull’opportunità di inquadrare la professione dell’influencer entro certe specifiche regole.

L’inquadramento fiscale degli influencer

L’influencer è una figura che negli ultimi anni si è affermata agli occhi del grande pubblico come colui o colei che vanta un numero particolarmente rilevante di followers sulle piattaforme social e streaming, quali YouTube, Instagram, TikTok ecc.

Tuttavia, dietro la più generica definizione di influencer (Treccani riporta: “Personaggio di successo, popolare nei social network e in generale molto seguìto dai media, che è in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico“) che rimanda alla dimensione dell’immagine e dell’apparire, vi è anche un’altra definizione altrettanto importante; che ha a che fare con la capacità imprenditoriale di queste figure.  

Gli influencers (quelli più noti, quanto meno) sono, infatti, anzitutto imprenditori: persone che hanno fatto della propria immagine e del proprio posizionamento sui social un vero e proprio lavoro, che frutta un giro d’affari di non poco conto e che, come tale, solleva numerose questioni relative alla tassazione dei profitti.

In questo senso, in assenza di una specifica disciplina volta a regolamentare in maniera puntuale il settore, sono numerosi gli interventi delle autorità fiscali volti a gettare luce sul tema.

Già nel 2021, ad esempio, l’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 700/2021, faceva chiarezza sulla questione relativa al trattamento fiscale dei compensi percepiti da celebrities, testimonial, modelli e influencer non residenti in Italia, per le attività da questi svolte nel territorio dello Stato per conto di una società straniera.

In linea generale, su può affermare che i redditi prodotti dagli influencer – in funzione di attività eseguite in forza di accordi commerciali con vari sponsor – in assenza di vincoli di subordinazione sono collocabili tra i redditi di lavoro autonomo, ex art. 53, comma 1, Tuir.

Il caso della Francia

In Francia, di recente, ci sono state parecchie polemiche attorno al mondo degli influencer. In particolare, la questione che ha interessato l’opinione pubblica ruota attorno al fatto che molti influencer farebbero sponsorizzazioni indirette dei prodotti, dunque sarebbero coinvolti in attività di pubblicità occulta senza, peraltro, curarsi della qualità e l’affidabilità dei prodotti sponsorizzati.

Per tale ragione, al fine di tutelare i consumatori, disciplinare la concorrenza, monitorare i proventi, si è discusso di recente circa la possibilità di inquadrare la professione dell’influencer entro certe specifiche regole, al pari di quanto accade con altre professioni.

Riconoscere giuridicamente la professione dell’influencer, infatti, ad avviso di molti commentatori, permetterebbe di rendere controllabili, anche dal punto di vista fiscale, tutte quelle operazioni e attività economiche poste in essere da queste celebrities 2.0.

A tal proposito, è stata lanciata in Francia una consultazione popolare volta ad avviare un iter legislativo, che si è da poco conclusa, al fine di individuare alcuni punti cruciali per inquadrare questa professione: creazione di un albo professionale; introduzione di un codice di condotta; creazione di un’autorità volta a sorvegliare la liceità e la conformità delle attività poste in essere.

Ebbene, conclusasi di recente la consultazione popolare, in attesa della presentazione dei risultati all’attuale Ministro dell’economia francese, emerge l’interesse e la volontà di rendere sempre più chiaro il perimetro fiscale e non entro cui detta figura, unitamente a tutto l’entourage che la supporta (agenti, collaboratori, ecc) deve e può muoversi.

La Francia, pertanto, può fare da Paese apripista per un inquadramento giuridico della figura, prevedendo, come parrebbe emergere dai risultati di questa consultazione popolare, l’orientamento volto a regolamentare il ruolo svolto da questi soggetti ed eventualmente prevedere anche sanzioni con la partecipazione delle piattaforme social. 

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di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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