La Rita, per sua definizione, è una prestazione “temporanea” in capitale ad erogazione frazionata
La Rendita integrativa temporanea anticipata si atteggia come una sorta di ammortizzatore sociale privato
Più nel dettaglio, come chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9/E del 16 febbraio 2022, la Rita è definita come una prestazione in forma di capitale, corrispondente al montante accumulato richiesto dall’interessato, la cui erogazione, dal momento dell’accettazione della richiesta fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio, avviene in forma rateale in considerazione della funzione che la prestazione in questione assolve.
In questi termini, stante i chiarimenti resi dal Covip nella circolare n. 888/2018, i lavoratori in possesso di determinati requisiti avranno la possibilità di richiedere l’erogazione della rendita alle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita.
Tra i requisiti, che sarà necessario dimostrare avere, occorre ricordare: la cessazione dell’attività lavorativa, il raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa; la maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza; la maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (articolo 11, comma 2 Dlgs n. 252/2005).
Ebbene, delineata la natura della Rita e i requisiti di accesso, occorre soffermare l’attenzione sul piano fiscale.
Sul punto, l’Agenzia, nella citata risoluzione, ha chiarito che la parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
In base a ciò, le somme erogate a titolo di Rita sono soggette all’aliquota del 15% degradabile fino al 9% in ragione della anzianità di partecipazione al fondo.
Si deve ritenere, inoltre, che la prestazione erogata a titolo di Rita ha carattere non definitivo; motivo per cui, la stessa prestazione è compatibile con il versamento di ulteriori contributi e la misura dell’aliquota applicabile non si cristallizza al momento della accettazione della richiesta di erogazione della Rita ma, al contrario, come pocanzi detto, continua a degradare in ragione dell’aumentare dell’anzianità di iscrizione al fondo.