L’obbligo di compilazione del quadro Rw sussiste non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona
I servizi di pagamento digitale e di trasferimento e deposito di denaro via app sono sempre più diffusi.
Aprire un conto digitale (si pensi a Paypal, per limitarci alla società più famosa in questo settore) è sempre più in uso tanto tra i giovanissimi, abituati a ricevere e trasferire denaro con un solo click, quanto tra i più adulti: affascinati da un’immediatezza che fino a poco fa, con i mezzi tradizionali, non conoscevano.
Tuttavia, occorre comprendere se le transazioni che avvengono attraverso questi strumenti e le somme depositate in questi conti, debbano – e a quali condizioni – essere dichiarate dal Fisco, mediante la compilazione del quadro Rw, e, ancora, se prevedano il pagamento dell’Ivafe, vale a dire dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.
Prima di affrontare il tema più da vicino, è bene chiarire cosa si intenda per monitoraggio .
Infatti, il quadro Rw deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e ai fini dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe).
Monitoraggio fiscale
In linea generale le persone fisiche (compresi i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo), gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, residenti in Italia, sono obbligati al “monitoraggio fiscale”.
I contribuenti residenti, che rientrano nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Quando si tratta di attività finanziarie o patrimoniali in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro Rw (quello dedicato al monitoraggio degli investimenti patrimoniali e delle attività finanziarie detenuti all’estero) è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.
Inoltre, come messo in evidenza dal Ministero delle finanze, per via di un consolidato orientamento giurisprudenziale, sono tenuti a rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale anche i soggetti non titolari delle attività detenute all’estero ma che in via di fatto ne hanno disponibilità o possibilità di movimentazione: in questo senso, in caso di delega di firma di un soggetto residente per un conto corrente estero intestato ad altro soggetto, si deve ritenere che anche il delegato sia tenuto alla compilazione del quadro Rw, con l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario.
Pertanto, l’obbligo di compilazione del quadro Rw sussiste non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona. Si pensi, ad esempio, ai soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente).
Conto corrente estero: va dichiarato al fisco?
Se per un conto corrente nazionale non v’è alcun obbligo di dichiarazione, in quanto il fisco attraverso l’Anagrafe dei conti correnti può accedere e monitorare tutti gli spostamenti e le giacenze, quando si tratta di conti correnti esteri, relativi ad enti finanziari che non hanno residenza in Italia, il discorso può cambiare.
Infatti, i conti correnti esteri – ad esempio quelli riconducibili alle persone fisiche – devono essere dichiarati ai fini del monitoraggio fiscale, compilando il quadro Rw del modello dei redditi.
Questo obbligo, tuttavia, sorge in particolare al sopravvenire di almeno due condizioni:
- quando la giacenza media ha superato 5 mila euro nell’arco di un trimestre
- quando il conto corrente, anche per un solo giorno, ha superato l’importo di 15 mila euro.
Ebbene, in questi casi a partire dal superamento dei 5 mila euro di giacenza per il conto estero sarà dovuta l’Ivafe, pari al 2 per mille ossia allo 0,2% dell’importo alla fine dell’anno.
Conto Paypal: è un conto estero? Va dichiarato?
Sul tema non v’è uniformità di vedute:
- parte degli esperti ritiene che PayPal (per continuare su questo esempio) non si qualifichi alla stregua di un conto corrente estero (trattandosi solo di una piattaforma online collegata al conto corrente ordinario), e come tale non prevede obblighi dichiarativi
- altra parte degli esperti ritiene che si qualifichi a tutti gli effetti come conto corrente bancario estero, e, come tale, soggetto, quando integrate le condizioni, agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’imposta Ivafe.
Per tale ragione, al raggiungimento delle suindicate soglie è sempre consigliabile rivolgersi ad un consulente fiscale esperto; fermo restando che, ad ogni modo, l’Agenzia delle entrate può autonomamente eseguire i relativi controlli attraverso arrivando a conoscere la capienza di un conto PayPal e la relativa giacenza.