La qualità di dichiarante sarà attribuita agli eredi
Sull’erede che riceve, ad esempio, monete o lingotti per successione mortis causa ricadono determinati oneri dichiarativi
Innanzitutto, occorre richiamare il dato normativo. L’art. 1, comma 2, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante la disciplina sul mercato dell’oro, prevede l’obbligo di dichiarare alla Uif i trasferimenti di oro da e verso l’estero (Paesi Ue o extra Ue), ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, il cui importo sia pari o superiore alla soglia prefissata, attualmente pari a euro 12.500.
Per oro da investimento si intende il metallo lavorato in lingotti e in placchette “di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi”, venduto ad un prezzo pari al valore intrinseco del fino contenuto; monete d’oro “di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800”, “vendute ad un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto”.
In questi termini, escluso l’“oro da gioielleria”, dunque ad uso ornamentale, l’oro per la componentistica elettronica, l’oro per scopi medici e diagnostici, quello in condizioni di “rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione per ricavarne altro oro, come pure escluse le operazioni in oro in conto lavorazione o deposito, in visione o in prova, per l’oro da investimento occorrerà effettuare le dovute dichiarazioni.
Ebbene, con riferimento a quest’ultima ipotesi, in caso di trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria, sarà tenuto alla dichiarazione il soggetto che succede nella titolarità dell’oro.
Da ciò ne consegue che la qualità di dichiarante sarà attribuita agli eredi, ciascuno pro quota. Sempre che la relativa quota sia pari o superiore alla soglia di legge di 12.500 euro.
Dal punto di vista sanzionatorio, l’art. 4, comma 2, della L. 7/2000 prevede la sanzione amministrativa da un minimo del 10 % ad un massimo del 40 % del valore negoziato in caso di violazioni dell’obbligo di dichiarazione.
La dichiarazione si considera tardiva quando è effettuata oltre la fine del mese successivo alla data di compimento dell’operazione; la dichiarazione preventiva si considera tardiva se trasmessa alla Uif dopo il passaggio transfrontaliero.