Tutto sommato, non si può sostenere che i Regolatori continentali e la stessa legislazione nazionale italiana, fiscale compresa, “abbiano dormito” di fronte alla prorompenza del fenomeno “crypto”. Lato Italia, già nel 2024 era stato normato il regime fiscale delle plusvalenze/rivalutazioni, confermato con poche modifiche per il 2025 nonché sancita l’obbligatorietà di iscrizione al Registro OAM per gli operatori operanti sul territorio nazionale. L’integrazione coi Regolamenti europei, T.F.R., D.O.R.A. e, vieppiù, M.I.C.A ha generato un combinato-disposto che, pur con inevitabili — peraltro marginali — punti deboli, mostra un impianto atto a costituire un supporto ragionevolmente strutturato rispetto al fenomeno regolato.
I due principali profili giuridici toccati riguardano le tipologie delle crypto attività regolate e gli operatori autorizzati ad operare nel settore.
Le tipologie di cripto e come sono regolate
Quanto alle prime troviamo tre categorie: “Art Referenced Token” (ART), cioè token con sottostanti materie prime, valute fiat e “composizioni” varie in questi ambiti; “E Money Token” (EMT), cioè token di moneta elettronica; “Other than”, cioè altre crypto attività regolamentate, quali gli utility token. Troviamo altresì per le prime due categorie identificati specifici “controller” nazionali, che in Italia sono Banca d’Italia e Consob per gli ART (Titolo II MiCA) e la sola Banca d’Italia per gli EMT (Titolo IV MiCA).
Passando agli operatori (persone giuridiche: quelle fisiche che non hanno chiesto la cancellazione verranno cancellate d’Autorità) già iscritti al Registro OAM entro il 27 dicembre 2024 (il che prevedeva, tra vari altri obblighi, già sin dall’inizio la predisposizione da parte di questi di invii trimestrali delle movimentazioni in forma massiva ed analitica all’Agenzia delle Entrate), è previsto un regime transitorio in “prorogatio” fino al 30 giugno 2025, data entro cui presentare l’Istanza MiCAR per continuare ad operare fino al 31 dicembre 2025 o fino alla decisione sull’autorizzazione. In carenza, l’operatore non sarà autorizzato ad operare.
Vasps e Casps: differenze e similarità
Come specificamente precisato dalla normativa: “Ai sensi del Decreto MiCAR, i soggetti sopra indicati, entro il 30 giugno 2025, potranno presentare istanza di autorizzazione ad operare come CASPs (già VASPs, come da normativa precedente, cioè Virtual Asset Service Providers che diventano “a nuovo” titolati come Crypto Assets Service Providers) alla Consob, ovvero, se in un altro Stato membro dell’Unione Europea, presso la corrispondente Autorità competente, dandone comunicazione all’Organismo, come previsto all’art. 45, comma 2 del Decreto MiCAR, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro VASP. Analoga comunicazione dovrà essere resa all’OAM in caso di accoglimento o rigetto dell’istanza di autorizzazione presentata. In tal modo la società potrà continuare a operare nelle more dello svolgimento del procedimento di autorizzazione come CASP, fino alla data del rilascio o rifiuto dell’autorizzazione stessa, e comunque non potrà più operare come VASP oltre il 30 dicembre 2025. L’Organismo provvederà alla cancellazione dei soggetti ai quali sia stata rilasciata o negata l’autorizzazione”.
