Trust esteri, la nuova normativa sulla tassazione
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Scopri di piùDallo scorso ottobre una nuova norma cerca di fare chiarezza sulla disciplina del trust, specie riguardo ai trust esteri opachi. Stefano Massarotto, partner dello studio legale Facchini, Rossi, Michelutti ci aiuta a capire in che modo.
Cosa prevedeva la vecchia normativa in fatto di trust?
La legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che i trust sono soggetti passivi ai fini dell’imposta sul reddito: sia i trust residenti che quelli non residenti. Ha poi stabilito un regime particolare a seconda che il trust abbia o meno i beneficiari individuati. Quindi trust opaco se discrezionale, trust trasparente se ha beneficiari individuati. La norma era chiara sui trust trasparenti, anche esteri: la tassazione avveniva in capo ai beneficiari. Diversamente, la norma era assolutamente silente con riferimento ai trust discrezionali esteri. Non c’era alcuna norma che prevedeva la tassazione per i beneficiari residenti in Italia. La dottrina unanime riteneva e ritiene forse anche oggi che le distribuzioni non erano tassate in capo ai beneficiari residenti italiani, mentre l’amministrazione finanziaria ha emesso diverse circolari in cui ha ritenuto che i trust esteri soprattutto se residenti o stabiliti a regime di fiscalità privilegiata dovessero comportare la tassazione irpef per i beneficiari italiani.
In che modo la materia viene innovata nel decreto legge fiscale e su chi ricadrà la tassazione?
Il d.l. 124/2019 innova la disciplina del trust introducendo una norma specifica che prevede la tassazione in capo ai beneficiari residenti italiani quali rete di capitale della distribuzione da parte dei trust discrezionali che sono istituiti all’estero in regimi a fiscalità privilegiata. Il legislatore, forse conscio che fino a ieri esisteva un clime di incertezza nei confronti delle tassazioni da parte dei trust esteri opachi, introduce una nuova normativa che da oggi in poi prevede una disciplina specifica nei confronti dei redditi da capitale incassati e attribuiti a beneficiari residenti in Italia. E’ una norma che finalmente farà chiarezza sulla disciplina sul trust da parte degli operatori ad oggi ci sono diversi temi interpretativi che dovranno essere smarcati come conversione da parte dell’amministrazione finanziaria o avere riscontro nella comunità professionale. Soprattutto non è chiaro se i trust oggetto di questa disciplina sono tutti trust esteri oppure solo i trust istituiti fuori dall’unione europea. Questo per un rimando tecnico della norma non è chiaro se i trust che sono nella Ue saranno colpiti da questa disposizione o meno.
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