Il trattamento integrativo parte dal 1° luglio 2020 e viene calcolo in base ai giorni lavorati
La parte delle detrazioni riguarda invece le prestazioni fatte dal 1° luglio al 31 dicembre 2020
La circolare dell’Agenzia delle entrate ricorda come il trattamento integrativo è una misura strutturale e non vale per sempre. Il suo periodo va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Questo perché in teoria è in programma una revisione delle detrazioni fiscali che appianeranno definitivamente la questione. Significa dunque che il trattamento integrativo (aumento in busta paga) spetta ai lavoratori dal 1° luglio 2020. Mentre le detrazioni riguardano le prestazioni fatte dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Ovviamente il tutto varia in base al numero di giorni lavorati.
Da ricordare inoltre come sono i sostituti di imposta tenuti al riconoscimento del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale. Il decreto prevede infatti che i sostituti d’imposta, pubblici e privati, riconoscono rispettivamente il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, e che i medesimi ne verifichino la spettanza in sede di conguaglio. I sostituti d’imposta sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai lavoratori sui redditi di lavoro dipendente:
– gli enti e le società
– le società e associazioni
– le persone fisiche che esercitano imprese commerciali,
– e imprese agricole
– le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
– il curatore fallimentare;
– il commissario liquidatore;
– il condominio.
Questi sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai lavoratori sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti.
Sono però tenuti a riconoscere i benefici in commento anche:
– le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
– le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.