Scambio informazioni fiscali: novità in arrivo

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Dal 2021 partiranno le prime comunicazione in tema di scambio di informazioni fiscali transfrontaliere, dando attuazione alla direttiva Ue n. 822/2018

Indice

Il provvedimento specifica come devono essere presentate queste informazioni che poi l’Amministrazione italiana scambierà con le sue sorelle all’estero

I dati sono: come deve essere il formato, quale strumento usare per inviare i dati e il cosa comunicare

Dac6 ai blocchi di partenza. Dal 2021 partiranno le prime comunicazione in tema di scambio di informazioni fiscali transfrontaliere, dando attuazione alla direttiva Ue n. 822/2018. Le novità dal punto di vista pratica sono dunque state rese pratiche dall’Agenzia delle entrate, in base a quanto delineato dal Dlgs n 100/2020.
Questo dunque specifica come devono essere presentate queste informazioni che poi l’Amministrazione italiana scambierà con le sue sorelle all’estero.

Cosa comunicare

I soggetti obbligati alla comunicazione (contribuenti e intermediari) dovranno indicare:

  • il codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione;
  • l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che effettua la comunicazione;
  • le informazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo, entro i limiti di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo. Ai fini della definizione di dette informazioni si applicano le ulteriori specificazioni contenute nel decreto ministeriale;
  • il codice fiscale italiano, ove presente, delle persone o entità cui si riferiscono le informazioni richiamate nella lettera c)
  • il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero che sia già stato oggetto di una prima comunicazione all’Agenzia delle entrate o all’Autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea e in relazione al quale venga effettuata una comunicazione successiva.

Gli intermediari dovranno effettuare le comunicazioni entro trenta giorni a decorrere:

  • dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione;
  • dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione.

Nel casi si tratti di meccanismi commerciabili, gli intermediari dovranno presentare ogni tre mesi, una relazione periodica, sotto forma di comunicazione, dove aggiornano le informazioni.

Il contribuente invece comunica tutte le informazioni entro trenta giorni a partire dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione è stato messo a sua disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione.

La comunicazione

Le comunicazioni devono essere fatte utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, i file devono essere predisposti secondo il formato XML. Se è necessario inserire delle specifiche o delle modifiche a quanto inviato si potranno fare mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A questa procedura segue la comunicazione di ricevuta da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questa infatti certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni inviando un documento dove indicherà:

  • se l’esisto è positivo (l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione, il protocollo attribuito in via automatica al file, la data in cui il file è stato presentato, il numero di riferimento della comunicazione, il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero).
  • in caso di esito negativo e conseguente scarto, il documento conterrà: l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione; il protocollo attribuito in via automatica al file; la data in cui il file è stato presentato e il motivo dello scarto

 

 

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