Prestazioni pensionistiche: si guarda al futuro

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L’Agenzia delle entrate ha spiegato  come per le prestazioni integrative erogate in forma di rendita da un ente nei confronti di ex dipendenti pubblici, vale il periodo di maturazione dei relativi montanti

Il Dlgs n. 252/2005, all’art.11 prevede come la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 è assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15%

L’Agenzia delle entrate precisa inoltre come ai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari a partire dal 1° gennaio 2018, si applica integralmente la disciplina prevista dal Dlgs n. 252/2005

Prestazioni pensionistiche complementari senza un passato. L’Agenzia delle entrate ha specificato come le prestazioni integrative erogate in forma di rendita da un ente nei confronti di ex dipendenti pubblici vale il periodo di maturazione dei relativi montanti. Significa dunque che per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 è prevista una tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito sull’87,50% dell’ammontare percepito.
La norma

Il Dlgs n. 252/2005, all’art.11 prevede come la parte relativa ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007 è assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15%. Questa si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6punti percentuali. Stando alla norma l’imponibile risulta essere costituito dall’ammontare complessivo al netto dei contributi eventualmente non dedotti, dei rendimenti finanziari maturati durante la fase di accumulazione.

La risposta

Dopo aver effettuato una ricostruzione del quadro normativo sulla previdenza complementare degli ex dipendenti pubblici, l’Agenzia osserva che:

  • le prestazioni integrative in esame sono riconducibili a montanti maturati entro il 31 dicembre 2000 (il fondo è cessato il 1°ottobre 1999). Il regime fiscale che dunque si deve applicare è quello in vigore fino al 31 dicembre 2000.
  • Le prestazioni erogate in forma di rendita, sono quindi soggette a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito e imponibili per l’87,50% del loro ammontare

L’Agenzia delle entrate precisa inoltre come ai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari a partire dal 1° gennaio 2018, si applica integralmente la disciplina prevista dal Dlgs n. 252/2005. Per quelli che in tale data, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari si applica la stessa disciplina limitatamente ai montanti maturati a partire dalla periodo in questione.

E dunque alle prestazioni integrative erogate in forma di in forma di rendita da un ente nei confronti di ex dipendenti pubblici, vale il periodo di maturazione dei relativi montanti. Significa dunque che per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 è prevista una tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito sull’87,50% dell’ammontare percepito.

 

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