La pianificazione patrimoniale è nata attorno a una domanda: come trasmetto ai figli ciò che ho costruito? Tutta la sua cassetta degli attrezzi — dalle donazioni ai patti successori consentiti, fino alle architetture societarie familiari — presuppone un destinatario naturale. Ma questo presupposto si sta silenziosamente sgretolando. Secondo l’Istat, nel 2024 i nati sono scesi a 369.944, con un numero medio di figli per donna pari a 1,18, minimo storico; e mentre tra le donne nate nel 1947 restava senza figli il 10%, nella coorte del 1975 la quota ha raggiunto il 23% (1). Proiettati sui prossimi trent’anni, questi numeri descrivono una massa senza precedenti di patrimoni immobiliari, finanziari e imprenditoriali che non troveranno un erede in linea retta. A cui vanno aggiunte le situazioni, frequentissime nella pratica, degli “eredi di fatto assenti”: parenti lontani, rapporti interrotti, famiglie ricomposte in cui i legami giuridici non coincidono più con quelli affettivi. Sono quelli che, nella pratica professionale, ho preso a chiamare patrimoni apolidi: ricchezze che hanno perso la cittadinanza naturale della famiglia e non ne hanno ancora ricevuta un’altra. Il wealth planning si trova così davanti a un problema che non è una variante del passaggio generazionale: è il suo rovescio. Non “come trasmettere”, ma “a chi, e per che cosa”.
Un diritto successorio pensato per un altro mondo
Il primo nodo è normativo, e vale la pena guardarlo in faccia. Il nostro sistema di successione legittima è figlio di un’Italia di famiglie numerose e radicate: in assenza di testamento, chiama all’eredità i parenti fino al sesto grado (artt. 565 e seguenti del codice civile) e, solo in mancanza di qualunque successibile, devolve il patrimonio allo Stato ai sensi dell’art. 586 (2). In quel mondo, la regola aveva un senso: da qualche parte, un parente prossimo si trovava sempre. Applicata alle biografie di oggi — figli unici di figli unici, reti familiari corte, legami affettivi fuori dal matrimonio — la stessa regola produce esiti che nessuno sceglierebbe: il patrimonio di una vita al cugino di secondo grado individuato dopo mesi di
ricerche genealogiche, o disperso in una pluralità di successibili che non si conoscono tra loro. Il carico fiscale completa il paradosso: fratelli al 6% con franchigia di soli 100mila euro, altri parenti fino al quarto grado al 6% senza franchigia, estranei all’8% senza franchigia, contro il 4% e un milione di franchigia riservati a coniuge e figli (D.Lgs. 346/1990, come riformato dal D.Lgs. 139/2024) (2). Chi non dispone, in sintesi, consegna il proprio patrimonio ai parenti più remoti con la tassazione più alta: l’esatto contrario di ogni logica di pianificazione. E c’è un ulteriore corto circuito che la pratica professionale incontra di
continuo: la persona più vicina della vita — il convivente non sposato né unito civilmente — per la successione legittima semplicemente non esiste, e se beneficiato per testamento è trattato dal fisco come un estraneo, con l’aliquota massima e senza franchigia. È la distanza tra due idee di successione che il codice non distingue ma la realtà sì: la successione anagrafica, che misura la prossimità in gradi di parentela, e quella che si potrebbe chiamare successione biografica, che la misura in anni condivisi, cure prestate, fiducia accordata. Il nostro ordinamento conosce solo la prima; le vite contemporanee sono ordinate dalla seconda. In mezzo, patrimoni interi.
Il patrimonio come biografia interrotta
C’è poi un nodo che i codici non vedono. Un patrimonio non è un saldo contabile: è la sedimentazione di scelte, rinunce, rischi presi e lavoro di una vita — una biografia scritta in forma di beni. Quando esiste una discendenza, questa biografia ha un lettore designato: i figli ne raccolgono il senso insieme alla sostanza, e persino i conflitti ereditari sono, a loro modo, una forma di continuità. Quando la discendenza non c’è, il patrimonio rischia di sopravvivere al suo significato: gli immobili diventano pratiche, i titoli diventano giacenze, l’azienda diventa un problema di qualcun altro. È per questo che la successione senza eredi non può essere trattata come un caso particolare della successione ordinaria: manca il meccanismo che dà automaticamente un senso alla trasmissione. Quel senso va costruito
deliberatamente, e nessuna norma può farlo al posto dell’interessato. Si aggiunga un elemento psicologico che il consulente incontra ogni volta: pianificare la propria successione è già difficile per chi ha figli, che almeno può raccontarsela come un atto di protezione verso qualcuno; per chi non li ha, è una confrontazione nuda con la propria finitudine, senza alibi affettivi. Non stupisce che il silenzio sia la risposta più diffusa. Ma il silenzio, in questa materia, è esso stesso una disposizione: significa scegliere il sesto grado di parentela e l’aliquota più alta.
L’azienda orfana: una questione che supera il privato
Il capitolo più serio riguarda le imprese. Quando il titolare senza successori designati esce di scena, il problema smette di essere privato: riguarda i dipendenti, la filiera, il credito, il territorio. Un’azienda “orfana” entra in una terra di nessuno in cui nessuno ha il potere — o la legittimazione — di decidere: gli affidamenti si irrigidiscono, i clienti strategici si cautelano, i collaboratori migliori aggiornano il curriculum. E qui la cultura d’impresa italiana aggrava il quadro: la cessione dell’azienda è ancora percepita come una sconfitta personale, quasi che vendere equivalesse ad ammettere che la propria opera non meritava di continuare in famiglia. Così si resta in mezzo al guado: non si vende, perché vendere è un lutto; e non si costruisce un’alternativa, perché costruirla obbligherebbe a nominare l’innominabile. Il risultato statisticamente più probabile è il peggiore di tutti: la liquidazione per esaurimento, che distrugge valore per tutti gli attori coinvolti e non onora affatto la storia dell’imprenditore — la tradisce.
Il segnale dei lasciti solidali
Eppure qualcosa si sta muovendo, e viene da dove non ci si aspetterebbe: dal non profit. Secondo l’indagine 2025 del Comitato Testamento Solidale con VITA, la quota di organizzazioni non profit italiane che hanno ricevuto almeno un lascito è salita dal 61% del 2020 al 77% del 2024, e il peso dei lasciti sulla raccolta fondi complessiva è quasi raddoppiato nello stesso periodo, dall’8% al 14% (3). È un indizio prezioso: dice che una parte crescente di italiani ha già capito che un patrimonio può avere una missione oltre che un destinatario, e che l’assenza di eredi può rovesciarsi in libertà di progetto. Chi non ha legittimari — o ha come unico legittimario il coniuge — gode infatti della più ampia libertà testamentaria che il nostro ordinamento conosca: nessuna quota di riserva, nessun equilibrio tra figli da custodire. È una libertà rara, e proprio per questo impegnativa: dove non arriva la legge, deve arrivare una volontà espressa, scritta bene e presidiata.
Le direzioni possibili
Gli strumenti per dare forma a questa volontà non mancano, e il quadro uscito dalla riforma del 2024 è più chiaro che in passato: un testamento redatto con tecnica professionale e affidato a un esecutore; il trust, la cui fiscalità è stata finalmente stabilizzata dal nuovo art. 4-bis del D.Lgs. 346/1990 (4); i lasciti a enti del terzo settore, esenti da imposta ai sensi dell’art. 82, comma 2, del Codice del Terzo settore (2); e, per l’impresa, la cessione programmata o il trasferimento a chi già la fa funzionare. Ma sarebbe un errore partire da qui: gli strumenti sono l’ultimo miglio. Il primo è una decisione che nessun professionista può prendere per il cliente: che cosa deve dire di lui il suo patrimonio, quando non potrà più dirlo lui stesso. Un patrimonio apolide non è un patrimonio senza destino: è un patrimonio in attesa che qualcuno gli conferisca una nuova cittadinanza — una persona, una causa, un’impresa che continui. Quel conferimento si esercita da vivi: l’alternativa non è lasciare il patrimonio a nessuno — è lasciarlo al caso.
(1) Istat, “Natalità e fecondità della popolazione residente – Anno 2024”, 21 ottobre 2025: 369.944 nati, numero medio di figli per donna pari a 1,18; quota di donne senza figli pari al 10% nella coorte 1947 e al 23,0% nella coorte 1975 (www.istat.it).
(2) Artt. 565 ss. e 586 del codice civile; D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (aliquote e franchigie dell’imposta sulle successioni e donazioni), come modificato dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139; art. 82, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).
(3) Comitato Testamento Solidale e VITA, indagine 2025 sui lasciti solidali in Italia, in: Vita.it, “Il futuro del Terzo settore è scritto nelle ultime volontà: in Europa è boom del lascito solidale” (www.vita.it).
(4) Art. 4-bis, D.Lgs. 346/1990, introdotto dal D.Lgs. 139/2024. Per un commento: Federnotizie, “Le modifiche del D.Lgs. 139/2024: la tassazione dei trust” (www.federnotizie.it).

