La tassazione dei proventi derivanti da investimenti p2p lending

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Le nuove modalità di connessione tra utenti, sviluppate anche grazie a internet, hanno rivoluzionato le attività finanziarie tradizionalmente riservate ai soli istituti bancari. Approfondiamo il tema sul peer to peer lending (P2P lending)

Indice

Il peer to peer lending

Il peer to peer lending, abbreviato “P2P lending”, rappresenta uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere aduna pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme online, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.

Dal punto di vista fiscale, le regole generali per la tassazione dei “proventi” percepiti dai finanziatori tramite la piattaforma (come la differenza tra somme prestate da terzi e somme a essi restituiti), variano a seconda della tipologia del soggetto percipiente:

  • per le persone fisiche non esercenti attività di impresa, i proventi saranno tassati in base all’aliquota progressiva Irpef stimata sul reddito totale annuo percepito dall’investitore;
  • Per le società o enti commerciali, stante il principio di onnicomprensività secondo il quale tutti i guadagni e gli introiti relativi all’impresa concorrono a formare il reddito di impresa, i proventi saranno tassati come reddito di impresa con l’applicazione dell’aliquota Ires (tassazione circa del 24%).

Tuttavia, alcune norme di recente introduzione hanno agevolato la tassazione dei proventi P2P in determinate casistiche.

Introduzione della tassazione agevolata

In particolare,  è stata prevista la tassazione agevolata al 26%, nei casi in cui le piattaforme si qualifichino come “intermediario finanziario iscritto all’albo ex art. 106 del Tub o un istituto di pagamento ex art. 114 del Tub, autorizzati dalla Banca di Italia”. Pertanto, nei casi in cui per le piattaforme sia previsto un “controllo” più stringente da parte di autorità dello Stato, è stata introdotta una tassazione particolarmente agevolata per i percettori persone fisiche. Tale norma ha, di fatto, permesso di equiparare l’investimento derivante dal P2P lending a qualsiasi altro investimento finanziario.

Il social lending 

La tassazione sarebbe ulteriormente vantaggiosa nei casi di cosiddetto social lending. Con la riforma del Codice del terzo settore è stata, infatti, prevista l’applicazione di una tassazione agevolata al 12,5% sui proventi derivanti da prestiti erogati su piattaforme online esclusivamente finalizzati al finanziamento e al sostegno di attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (anche in questo caso, la tassazione agevolata è riservata agli investitori persone fisiche).

Va infine segnalato che l’investimento in piattaforme estere è rilevante ai fini del monitoraggio fiscale, e per tale motivo deve essere dichiarato nel quadro Rw del modello redditi PF. Inoltre, qualora l’investimento del finanziatore sia negoziabile sul mercato secondario (come, per esempio, la cessione ad altri utenti della piattaforma) esso integrerà la definizione di “prodotto finanziario”, e pertanto sullo stesso sarà dovuta l’Ivafe con l’aliquota del 2 per mille.

(Articolo scritto in collaborazione con Annalisa Gobbo, di Lca Studio Legale)

di Roberto Pellizzari

Roberto è socio dello Studio e membro del dipartimento tax. Si occupa prevalentemente di fiscalità d’impresa, in ambito domestico e internazionale. Ha maturato una significativa esperienza nell’assistenza a società in materia di fiscalità finanziaria e connessa alle operazioni di M&A e real estate.

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