Partiamo dalle basi: che cos’è il regime fiscale dei neo-residenti e perché è stato introdotto in Italia?
È un regime agevolato introdotto nel 2017 per le persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale dall’estero in Italia (neo-residenti). In sostanza, sui redditi prodotti all’estero si paga un’imposta sostitutiva forfettaria che dal 2026 è pari a 300 mila euro l’anno, mentre tutto ciò che viene prodotto in Italia continua a essere tassato secondo le regole ordinarie Irpef. La logica è abbastanza semplice: rendere l’Italia più competitiva nell’attrazione di persone con patrimoni e redditi molto elevati, che altrimenti potrebbero scegliere altre giurisdizioni. Gli aumenti dell’imposta, peraltro, non sono retroattivi: chi è entrato quando la soglia era di 100 o 200 mila euro mantiene quell’importo.
A chi si rivolge concretamente?
Il requisito fondamentale è questo: bisogna trasferire la residenza fiscale in Italia e non essere stati fiscalmente residenti qui per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti. Non ci sono invece soglie minime di patrimonio o di reddito, e neppure obblighi di investimento in Italia. È chiaro però che, pagando 300 mila euro l’anno, il regime ha senso soprattutto per chi ha redditi esteri molto importanti. Non è tanto il patrimonio in sé a fare la differenza, quanto il reddito che quel patrimonio produce e la tassazione che altrimenti si applicherebbe. Nei casi in cui la residenza fiscale pregressa non sia del tutto chiara, ad esempio perché ci sono legami sia con l’Italia sia con l’estero, può essere prudente chiedere preventivamente un parere all’Agenzia delle Entrate (interpello). Il rischio, altrimenti, è vedersi contestare il regime successivamente, con recupero delle imposte ordinarie, sanzioni e interessi.
Una delle maggiori fonti di confusione riguarda proprio i 300 mila euro. Che cosa coprono davvero?
Coprono soltanto i redditi di fonte estera: quindi, normalmente, dividendi, interessi, plusvalenze, redditi immobiliari oppure redditi da lavoro o d’impresa prodotti fuori dall’Italia. Quello che viene prodotto in Italia, invece, resta soggetto alla tassazione italiana ordinaria. È proprio qui che spesso nasce l’equivoco: non si tratta di una flat tax su tutto il reddito del contribuente, ma soltanto sulla componente estera.
E bisogna per forza includere tutti i Paesi esteri?
No, ed è uno degli aspetti più interessanti del regime. Si può fare il cd. “cherry picking”, cioè escludere uno o più Paesi dalla flat tax qualora vantaggioso. In tal caso i redditi prodotti in quei Paesi tornano ad essere soggetti alla tassazione ordinaria italiana, tenendo conto delle imposte già pagate all’estero e principalmente delle convenzioni contro le doppie imposizioni. L’esclusione è vantaggiosa quando ci si guadagna una minore tassazione del reddito nel Paese escluso. È quindi una scelta che va fatta guardando alla struttura concreta del patrimonio e ai Paesi coinvolti. E una volta esclusa una giurisdizione, quella scelta non può essere revocata negli anni successivi.
Quanto dura il regime?
Può durare al massimo quindici anni. Il contribuente può revocarlo prima, mentre si decade automaticamente se non viene versata correttamente l’imposta sostitutiva. Gli anni già trascorsi restano comunque validi, quindi non c’è una riliquidazione retroattiva. Però, una volta usciti dal regime, non si può poi lasciare l’Italia, tornare dopo qualche anno e ricominciare da capo: l’opzione è sostanzialmente utilizzabile una sola volta.
Può essere esteso anche ai familiari?
Sì. Il contribuente principale può estendere il regime anche ad alcuni familiari, ma ciascuno deve avere autonomamente i requisiti richiesti, compreso quello dei nove anni di non residenza nei dieci precedenti. Per ogni familiare l’imposta sostitutiva è oggi pari a 50 mila euro annui. C’è poi una particolarità interessante: se decade il contribuente principale, decadono anche i familiari; se invece è un singolo familiare a perdere il beneficio, questo non fa venir meno il regime per tutti gli altri.
Al di là della flat tax, quali sono gli aspetti che pesano davvero nella valutazione di un grande patrimonio internazionale?
Ce ne sono diversi e, in alcuni casi, possono essere perfino più importanti dei 300 mila euro. Chi aderisce al regime è, in linea generale, esonerato dal monitoraggio fiscale degli asset esteri (RW) e dal pagamento delle imposte patrimoniali italiane sulle attività finanziarie (Ivafe) e sugli immobili detenuti all’estero (Ivie). Poi c’è il tema della successione. Durante la validità del regime, l’imposta italiana sulle successioni e donazioni colpisce soltanto i beni situati in Italia, mentre quelli che si trovano all’estero ne restano esclusi, ma rimangono soggetti alle imposte eventualmente previste nello Stato estero. Per patrimoni internazionali è un elemento che può incidere molto nella pianificazione del passaggio generazionale.
E dal punto di vista del sistema Paese? Il vantaggio si esaurisce nel gettito della flat tax?
No, ed è probabilmente questo il punto più interessante. Secondo lo studio Assonime “Towards Italy”, i neo-residenti sono passati da 94 nel 2017 a 2.468 nel 2025, e potrebbero arrivare a circa 7.000 nel 2040. Naturalmente c’è il gettito fiscale diretto, ma poi c’è tutto ciò che ruota attorno al trasferimento di queste persone: acquisto di immobili, ristrutturazioni, gestioni patrimoniali, consulenza legale e fiscale, consumi, investimenti: un indotto complessivo (gettito e transazioni) stimato in oltre 20 miliardi di euro. Il tema, a mio avviso, va guardato per le potenziali opportunità derivanti dall’arrivo di persone che, oltre a spendere, possono creare nuove iniziative in Italia, senza peraltro gravare sui servizi pubblici (servendosi normalmente di scuole e sanità private). Si tratta comunque di individui estremamente mobili che, senza un regime competitivo e stabile, potrebbero non scegliere l’Italia.
(Articolo tratto dal magazine n. 94 di ottobre 2026 di We Wealth. Abbonati qui per leggere il Magazine in formato cartaceo o digitale.)



