Covid-19: indennità esentasse se data una tantum

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L’indennità data da un ente previdenziale ai propri iscritti in presenza di uno stato di bisogno causato da un contagio Covid risulta essere esentasse

Un ente nazionale di previdenza e assistenza a causa della pandemia globale da Covid-19 ha deciso di adottare un’indennità assistenziale straordinaria,

 

Questa prevede il riconoscimento di un sussidio a tutti gli iscritti che, a causa del contagio, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva o l’isolamento domiciliare obbligatorio

L’indennità data da un ente previdenziale ai propri iscritti in presenza di uno stato di bisogno causato da un contagio Covid risulta essere esentasse. Questa in sintesi la risposta dell’Agenzia delle entrate ad un quesito posto da un ente nazionale di previdenza.
Domanda

Un ente nazionale di previdenza e assistenza a causa della pandemia globale da Covid-19 ha deciso di adottare un’indennità assistenziale straordinaria, che prevede il riconoscimento di un sussidio a tutti gli iscritti che, a causa del contagio, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva o l’isolamento domiciliare obbligatorio.
L’importo dell’indennità variava a seconda della gravità. Si prevedeva l’erogazione di 4.000 euro se si era stati ricoverati in terapia intensiva, 2.000 per chi era stato ricoverato in ospedale, ma non in terapia intensiva e 1.000 a chi era stato imposto l’isolamento domiciliare obbligatorio.
L’ente, in qualità di sostituto d’imposta, vuole sapere che tipo di trattamento fiscale bisogna applicare sulle indennità.
Sempre secondo il richiedente non dovrebbero essere sottoposte a tassazione le somme erogate dato che si tratta di una somma forfettaria assegnata una tantum, che non  ha la finalità di sostituire o compensare un reddito perduto.

Risposta

L’Agenzia delle entrate è d’accordo con la soluzione proposta dall’ente. Ma perché? In primis ricorda come l’articolo 6 del Tuir, al comma 2 stabilisce che: “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

In aggiunta a ciò con due precedenti circolari del Mef si era chiarito come il trattamento fiscale in merito alle erogazioni fatte dagli enti o dalle casse in favore dei propri iscritti deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali. E quindi, queste saranno imponibili solo se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’articolo 6 del Tuir.
Nel caso preso in esame è dunque il regolamento dell’ente che individua tra le diverse tipologie di prestazioni assistenziali erogabili agli iscritti. E sempre lo stesso regolamento stabilisce come “lo stato di bisogno dell’iscritto deve essere comprovato e la misura della prestazione deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente”. È dunque, in base a quanto scritto sul regolamento che l’ente ha deliberato l’adozione di un’indennità assistenziale straordinaria di importo diversificato, a seconda dello stato di bisogno dell’iscritto derivante dal contagio da Covid.
Da tutto ciò deriva dunque la decisione dell’Agenzia delle entrate, concorde con la soluzione portata dall’ente di previdenza, che prevede la non tassazione dei contributi dati una tantum.

 

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