Quando si parla di fisco, ogni cittadino è chiamato a ‘fare la sua parte’ direttamente dall’articolo 53 della Costituzione. E a versare quanto richiesto dallo Stato ed entro i termini di volta in volta stabiliti. Tuttavia, quando questo adempimento non si verifica, e dunque quando emerge un’inadempienza contributiva, lo Stato (in senso lato) si serve di alcuni strumenti per intimare al cittadino il pagamento dovuto.
Uno di questi modi, appunto, prevede la cartella esattoriale o, anche detta, cartella di pagamento.
Un breve accenno sul ‘ruolo’
La cartella di pagamento è lo strumento attraverso cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica al contribuente le somme dovute, come risultano dal ruolo. Il ruolo rappresenta l’elenco ufficiale dei debiti che l’ente impositore affida al concessionario della riscossione.
Cosa contiene una cartella di pagamento?
La cartella di pagamento è l’atto attraverso cui l’obbligazione già esistente viene resa esecutiva. Essa dà esecuzione al rapporto obbligatorio tra ente creditore e contribuente e deve contenere degli elementi minimi necessari.
In particolare, deve recare l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Dovrà inoltre riportare l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, e tutte le informazioni che permettono di correttamente individuare il credito.
In questo senso, la cartella di pagamento, tra le altre cose, deve contenere:
- i dati del debitore
- l’importo richiesto
- la causale del debito
- le indicazioni dell’ente creditore
- modalità e termini di impugnazione e l’indicazione dell’autorità nei cui confronti ricorrere
- l’indicazione del responsabile del procedimento
- il numero, l’importo e la data di scadenza delle rate di pagamento
- l’intimazione ad adempiere.
Quest’ultima voce prevede la concessione di un numero massimo di giorni entro cui il debitore può procedere al pagamento, senza che vengano attivate procedure di riscossione coattiva.
Cosa succede se non si paga una cartella esattoriale?
Correttamente notificata la cartella di pagamento, qualora non vi siano opposizioni, il debitore dovrà appunto procedere al pagamento per adempiere all’obbligazione fiscale.
Tuttavia, se il pagamento non viene effettuato, o viene effettuato in modo parziale, l’ente creditore o della riscossione (in base a differenti circostanze) attiverà delle procedure per recuperare la somma dovuta e tutelare la propria pretesa creditoria.
Decorsi i 60 giorni dalla notifica il debito diventa esecutivo. Il debitore potrà ancora pagare ma soggiacendo a interessi di mora e eventuali sanzioni aggiuntive.
In caso di inerzia del contribuente e di mancato pagamento, in via generale, l’ente creditore potrà procedere con delle misure cautelari.
Per un verso, l’amministrazione potrà procedere con l’ipoteca: vale a dire, costituirà una prelazione su determinati beni del debitore, al fine di soddisfare il suo credito, facendolo valere anche nei confronti di eventuali terzi.
Per un altro potrà procedere con il fermo amministrativo su beni mobili registrati: è una misura che riguarda, ad esempio, veicoli intestati al contribuente e impedisce la circolazione, la vendita o la radiazione del mezzo.
È bene tuttavia specificare che per arrivare ad una misura cautelare è necessario che la pretesa tributaria sia già basata su sanzioni irrogate, avvisi di accertamento notificati, processi verbali di constatazione o atti di recupero, dai quali si evinca la sussistenza del fumus boni iuris (cioè la plausibilità giuridica della pretesa dell’Amministrazione) e del periculum in mora (vale a dire il timore da parte del creditore di perdere la garanzia del credito vantato).
Dopo, ad esempio, l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione – e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge – l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con apposita notifica, potrà procedere con le misure esecutive. dunque, ad esempio con il pignoramento del conto corrente, dello stipendio.
È bene specificare che il contribuente ha comunque alcune opzioni: può chiedere una rateizzazione del debito, presentare ricorso se ritiene la cartella illegittima, oppure richiedere la sospensione in caso di errori, pagamenti già effettuati o crediti inesistenti
È possibile rateizzare una cartella esattoriale?
La rateizzazione è generalmente concessa da Agenzia delle entrate-Riscossione quando il contribuente ne fa richiesta, considerata la soglia di debito e la situazione economico-finanziaria dichiarata o documentata.
In questo senso, il contribuente che dichiara (o anche dimostra) una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, potrà ottenere la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120 mila euro. La rateizzazione cambia in base alla specifica situazione economica e debitoria, e in base alla dichiarazione o, diversamente, alla dimostrazione, della situazione di difficoltà.
Se la richiesta di rateizzazione è accolta, il debito non sarà normalmente oggetto di misure cautelari (come ipoteche o fermi), salvo casi eccezionali previsti dalla legge. Ciò significa che, a certe condizioni, l’Agenzia non potrà procedere a ipoteche sugli immobili, pignoramenti o fermi su veicoli.
La rateizzazione, tuttavia, non interrompe le azioni esecutive in corso, le azioni cautelari iscritte o già trascritte, le vendite di procedure immobiliari promosse da terzi.
Il mancato pagamento di alcune rate, anche non consecutive, porta il contribuente in uno stato di inadempienza da cui può derivare la decadenza dal piano di rateizzazione approvato dall’Agenzia: con la decadenza il debito torna esigibile nel suo intero ammontare (residuo) che andrà saldato in un’unica soluzione.

