Il Regno Unito rende pubblica la lista degli elusori fiscali

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La lista degli elusori fiscali permette ai contribuenti di avere contezza dell’affidabilità dei soggetti con i quali hanno affari pendenti o con cui entrano in contatto

L’elusione fiscale è un fenomeno particolarmente sentito nel Regno Unito, dove si stima una perdita di gettito pari a 35 miliardi di sterline annue

Non è facile distinguere tra una pratica fiscale pienamente conforme alle normative e una che invece pone in essere uno schema di elusione

La recente legge finanziaria Uk prevede la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate britannica (Hmrc), con il fine di consolidare il contrasto all’evasione nonché alle condotte fiscali abusive volte ad ottenere vantaggi indebiti, dei nomi dei soggetti ritenuti essere promotori di schemi fiscali elusivi.
Si tratta di una lista che mette in evidenza i soggetti che deliberatamente hanno posto in essere delle condotte sanzionabili dal punto di vista fiscale (list of people who deliberately got their tax affairs wrong).
Il problema dell’evasione e dell’elusione nel Regno Unito è particolarmente diffuso e conseguentemente sentito: come mette in evidenza il Guardian, la perdita di gettito a causa di elusione o frode ammonta a 35 miliardi di sterline annue. Per tale ragione, le Entrate britanniche hanno attivato numerose campagne per contrastare l’elusione, sotto il profilo della deterrenza e dell’informazione.

Più in particolare, l’Hmrc, per un verso, con il fine di investire sull’ “educazione fiscale”, ha messo a disposizione dei contribuenti guide e documenti idonei a fare chiarezza su quali sono le pratiche fiscali potenzialmente dannose e quali sono le conseguenze per i soggetti che vi ricorrono; per un altro, per disincentivare questo fenomeno, ha istituito una lista, periodicamente aggiornata, dei soggetti, società di consulenza o persone fisiche, che favoriscono gli schemi di elusione fiscale.

In linea generale, l’elusione fiscale – in un certo senso più dell’evasione – è una pratica particolarmente insidiosa in quanto si caratterizza per essere un atto o fatto di per sé non contrario alle norme tributarie, posto in essere al fine di evitare il verificarsi del presupposto cui la legge ricollega la nascita dell’obbligazione tributaria.

In questi termini, una condotta elusiva non determina la violazione della norma ma della sua ratio. Il comportamento del contribuente è lecito ma è attuato in modo difforme rispetto alla logica della norma, ed è orientato ad ottenere un risparmio di imposta indebito in quanto non altrimenti raggiungibile.

Non è facile dunque distinguere tra la lecita ricerca del miglior vantaggio e risparmio fiscale da parte del contribuente e la scorretta pianificazione fiscale, posta in essere attraverso schemi di tipo elusivo che configurano fattispecie di abuso del diritto, caratterizzate da una discrasia se non un vero e proprio scollamento tra la ratio e il fine della norma, e la ratio e il fine che il contribuente intende raggiungere attraverso l’impiego distorto della norma.

Certamente, la misura posta in essere dall’Agenzia delle entrate inglese (Hmrc) è un passo in avanti nel contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. Non è però per questo sufficiente a gettare luce su quei fenomeni che alimentano la non observed economy. Per certi versi, proprio il Regno Unito, stante le giurisdizioni che anche indirettamente dipendono da Uk e che a tutti gli effetti sono paradisi fiscali (si pensi alle Virgin Island, territorio inglese d’oltremare), dovrebbe implementare misure ancora più efficaci per interrompere questi fenomeni.

Ad ogni modo, proprio in ragione del fatto che non è sempre facile e immediato comprendere quando ci si trova di fronte ad una condotta elusiva, è sempre opportuno prima di compiere operazioni economicamente rilevanti che determinano (quasi inevitabilmente) implicazioni fiscali, rivolgersi ad un consulente esperto.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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