Stretta sul contante: controlli più severi e sanzioni fino al 100%

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Delle banconote di denaro contante in euro sono arrotolate con elastici e circondate da varie monete su una superficie piana. Le denominazioni visibili includono 10, 50 e 100 euro. Lo sfondo è sfocato, con tenui tonalità di verde.

Nuove regole sui trasferimenti di contante: controlli più rigidi, obblighi dichiarativi estesi e sanzioni fino al 100%. Ecco cosa cambia nel 2025

Indice

Con l’emanazione della circolare 1/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inaugurato una stagione di controlli più stringenti sui flussi di denaro contante, in attuazione del Decreto legislativo 211/2024. La misura, ispirata alle linee guida europee, punta a potenziare la trasparenza e a combattere con maggiore efficacia fenomeni come il riciclaggio di denaro e il finanziamento illecito.

Un esempio concreto

Immaginiamo un imprenditore italiano che si accinge a viaggiare all’estero con 15.000 euro in contanti. Con il nuovo quadro normativo, oltre all’obbligo di dichiarazione preventiva, il denaro potrebbe essere trattenuto dalle autorità per ulteriori accertamenti se emergessero irregolarità o sospetti di illeciti.

Non solo: anche somme inferiori alla soglia di 10.000 euro possono essere oggetto di verifiche, qualora vi siano indizi di collegamenti con attività illecite.

Nuove regole sui controlli al contante: cosa cambia nel 2025

Il Decreto legislativo 211/2024 introduce importanti innovazioni per rafforzare il controllo sui movimenti di contante.

Tra queste:

  • una definizione più ampia di denaro contante: oltre a banconote e monete, rientrano nella definizione anche strumenti negoziabili al portatore, carte prepagate anonime e beni facilmente convertibili in denaro.
  • obblighi dichiarativi estesi: qualsiasi trasferimento pari o superiore a 10.000 euro deve essere notificato preventivamente alle autorità competenti, indipendentemente dal fatto che il denaro sia accompagnato o meno.
  • trattenimento temporaneo del denaro: le autorità possono trattenere le somme per un massimo di 30 giorni, prorogabili fino a 90 in situazioni particolari, al fine di eseguire verifiche più approfondite.
  • sanzioni più severe: le multe variano dal 15 al 100% dell’importo trasferito o non dichiarato, in base alla gravità della violazione.

Controlli sul contante ai confini: sanzioni e sequestri

Particolare attenzione viene posta ai trasferimenti di denaro contante attraverso i confini nazionali. L’obbligo dichiarativo non è più sufficiente: il denaro deve essere messo fisicamente a disposizione per consentire alle autorità di effettuare controlli specifici. Le conseguenze della mancata conformità possono includere sanzioni amministrative, fino ad arrivare al sequestro del denaro nei casi più gravi.

Contante non accompagnato: i nuovi adempimenti da rispettare

Con l’introduzione dell’obbligo di dichiarazione informativa, i trasferimenti di denaro contante non accompagnato, pari o superiori a 10.000 euro, devono essere comunicati alle autorità competenti. Il mittente o il destinatario – o un loro rappresentante – sono tenuti a fornire i dati richiesti. Qualora, nel corso dei controlli, vengano rinvenuti importi non dichiarati, i soggetti coinvolti hanno 30 giorni per presentare la documentazione mancante. In assenza di una risposta adeguata, le autorità possono procedere al sequestro.

Quando scatta il trattenimento temporaneo del denaro

Con l’articolo 3-bis del Decreto legislativo n. 195/2008, il legislatore introduce il trattenimento temporaneo del denaro contante.

Si tratta di una misura pensata per consentire controlli approfonditi nei casi in cui:

  • gli obblighi dichiarativi non siano rispettati;
  • sorgano sospetti di attività criminose collegate al denaro.

Il provvedimento amministrativo che dispone il trattenimento deve essere motivato e contenere informazioni dettagliate, tra cui l’identità delle autorità procedenti, l’importo trattenuto e le modalità di impugnazione.

Chi subisce un provvedimento di trattenimento temporaneo può proporre ricorso gerarchico presso il Direttore regionale, interregionale o provinciale competente, ai sensi del Dpr. n. 1199/1971. In alternativa, è possibile impugnare il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo, seguendo le disposizioni del codice del processo amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 104/2010.

La durata del trattenimento è limitata al tempo strettamente necessario per le verifiche, con un massimo di 30 giorni prorogabili fino a 90.

Restituzione del denaro trattenuto: procedure e tempi

Al termine degli accertamenti o in caso di accoglimento di un ricorso, il denaro trattenuto viene restituito al legittimo proprietario. La richiesta di restituzione deve essere presentata entro 5 anni dal provvedimento amministrativo e, in caso di esito favorevole, le somme vengono restituite con immediatezza.

Conclusioni sulla gestione dei flussi di denaro contante

L’introduzione della circolare 1/2025 segna un punto di svolta nell’approccio normativo italiano alla gestione dei flussi di denaro contante. Questo rafforzamento delle norme è radicato in un contesto normativo europeo e internazionale che richiede maggiore trasparenza finanziaria e misure efficaci contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività illecite. È essenziale comprendere che, oltre a imporre nuovi obblighi dichiarativi e sanzionatori, il decreto legge e la circolare in esame si inseriscono in un quadro di rinnovata vigilanza amministrativa, con significative implicazioni per la libertà di movimento del capitale e la privacy degli individui.

Dal punto di vista giuridico, le disposizioni del Decreto legislativo 211/2024, insieme alla normativa complementare, rivelano un interessante equilibrio tra la necessità di sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali. In particolare, il meccanismo del trattenimento temporaneo del denaro, benché potenzialmente invasivo, è strutturato in modo tale da rispettare i principi di proporzionalità e di necessità, essendo soggetto a limiti temporali rigorosi e prevedendo la possibilità di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

di Giancarlo Marzo

Fondatore dello studio Marzo Associati, classe ’82, esperto di fiscalità e, in particolare, di wealth
management. Dopo la laurea con lode presso l’Università degli studi di Bari e il master in Diritto tributario d’impresa alla Bocconi, ha conseguito l’abilitazione professionale nel 2012. È autore di numerosi contributi in manuali, quotidiani e riviste specialistiche, oltre che relatore in svariati
convegni di settore.

Devi trasferire del denaro contante e vuoi capire come evitare sanzioni e rispettare le nuove normative del 2025?

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