Pensione complementare estera: compatibile con il regime della flat tax

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È possibile godere della flat tax prevista per i pensionati che trasferiscono la propria residenza in Italia anche quando si percepiscono rendite pensionistiche complementari erogate da soggetti esteri

Il conto pensionistico complementare estero, poiché ha finalità previdenziali, permette di beneficiare del regime fiscale di vantaggio previsto per i titolari di pensione di fonte estera

Trasferirsi nel Mezzogiorno, a certe condizioni, può essere conveniente per i soggetti che percepisco la pensione nell’ambito del sistema pensionistico complementare estero

Alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, che decidono di trasferire la propria residenza in Italia, in particolare nel Mezzogiorno e in Comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, l’art. 24-ter Tuir, come noto, riconosce la possibilità di assoggettare i redditi esteri a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7%, per una durata di 10 anni.
Lo scopo perseguito dal legislatore con l’introduzione di questo regime fiscale vantaggioso per i soggetti residenti all’estero da almeno cinque anni e stabiliti in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale, consiste nel favorire gli investimenti e i consumi nelle zone meno competitive del Paese e nell’arginare il fenomeno di spopolamento demografico di alcuni comuni.
Ciò considerato, è opportuno comprendere se, e in che misura, possono accedere al regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef, rivolto alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera, di cui all’articolo 24-ter del Tuir, anche i soggetti che, pur non avendo raggiunto l’età pensionabile, ma avendo cessato l’impiego, percepiscono la pensione nell’ambito del sistema pensionistico complementare estero.

A tal proposito, è opportuno prendere in considerazione il parere reso nella risposta a interpello n. 616/2021, da parte dell’Agenzia delle entrate

Nel caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia, si trattava di un soggetto residente negli Usa da oltre 11 anni, percettore di pagamenti erogati dal sistema pensionistico complementare americano (Sepp – Substantial Equal Periodic Payment) e intenzionato a trasferire la propria residenza in Italia, al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali di cui all’art. 24-ter Tuir.

Come emerge dalle informazioni fornite dall’istante il programma Sepp permetterebbe di ottenere l’erogazione della rendita pensionistica complementare prima di aver raggiunto l’età pensionabile.

Il sistema, in buona sostanza, alla stregua di un anticipo della rendita pensionistica, consente di prelevare denaro dal proprio conto pensionistico complementare, senza subire penalità per il prelievo anticipato: in effetti, l’istante percepiva delle somme mensili o annuali dal proprio conto pensionistico pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile.

Ebbene l’Agenzia delle Entrate spiega che anche tali somme sono «redditi da pensione» e, pertanto, beneficiano della cd. flat tax. Per l’Agenzia, infatti, è indubbia la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale della pensione obbligatoria, benché prima del raggiungimento dell’età pensionabile.

E invero, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, per rispondere alla questione occorre partire dal presupposto che l’art. 24-Tuir – che governa il regime fiscale in esame – riconosce la possibilità di godere dell’imposta sostitutiva dell’Irpef a tutti i soggetti “titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), (a mente del quale costituiscono, redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati); dunque a tutti i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, in quanto destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati.

Questa circostanza, in particolare l’espressione “pensioni di ogni genere”, ritiene l’Agenzia, porta a considerare che debba essere ricomprese nell’ambito di operatività della flat tax qualsiasi emolumento, percepito dopo la conclusione dell’attività lavorativa.

Ciò considerato, si deve concludere che l’istante, dall’anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia (nel Mezzogiorno), potrà beneficiare dell’imposizione sostitutiva di vantaggio, stante il fatto che il programma Sepp ha finalità previdenziale e assicura al percettore una pensione integrativa, nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria.

di Nicola Dimitri

Collaboratore dell’area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell’ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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