Sgr e intermediari finanziari: quali obblighi dichiarativi?

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Le società di gestione del risparmio devono agire come sostituti di imposta nel caso in cui vogliano cedere quote o azione di Oicr

Indice

La normativa prevede che in caso di negoziazione delle quote o azioni degli Oicr, la ritenuta deve essere applicata dal soggetto che risulta essere residente e incaricato dal sottoscrittore della loro negoziazione

Da sottolineare che questo il soggetto incaricato può anche coincidere con la Sgr a seconda che abbia o meno ricevuto l’incarico da parte del contribuente in merito alla cessione delle quote

Gli obblighi dichiarativi dei sostituti di imposta e degli intermediari finanziari. Attenzione alle sanzioni. Le società di gestione del risparmio (Sgr), deve agire come sostituto d’imposta nel caso ceda quote o azioni degli organismi di investimento collettivo di risparmio italiani (e anche diversi dai fondi immobiliari e lussemburghesi storici). E dunque le Sgr sono tenute ad applicare la ritenuta d’acconto sui redditi da capitale, derivante dalla partecipazione a Oicr e ai fondi lussemburghesi storici.

Ma cosa prevede la normativa?

Questa prevede che in caso di negoziazione delle quote o azioni degli Oicr, la ritenuta deve essere applicata dal soggetto che risulta essere residente e incaricato dal sottoscrittore della loro negoziazione. Focalizzando il focus sulla risoluzione n.101/2014 redatta dall’Agenzia delle entrate, a chiarito che questo soggetto incaricato può anche coincidere con la Sgr a seconda che questa ha ricevuto l’incarico da parte del contribuente in merito alla cessione delle quote. Questa ipotesi si può verificare solo quando la Sgr interviene nell’ambito di una cessione di quote nominative esclusivamente per annotare nel registro il trasferimento o nel caso in cui si parli di quote sulle quali è richiesta l’emissione di un certificato al portatore.

Ma attenzione perché l’Agenzia ha fornito diverse precisazioni sul caso. E dunque ha chiarito come i quadri da compilare nel modello dichiaravo. E si tratta di quello Sf, Sl e Sm. Sulla compilazione Sl e Sm l’Agenzia chiarisce come in generale tutti e due i quadri sono compilati nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta abbia applicato la ritenuta. Bisogna però tenere presente che la stessa Amministrazione finanziaria in una precedente risoluzione aveva chiarito come “a Sgr nell’ipotesi di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l’intermediario collocatore, con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente ad oggetto le quote del fondo, sono tenuti a comunicare nel modello del sostituto d’imposta e degli intermediari i dati relativi all’operazione di cessione nonché al soggetto cedente”. Questo significa che anche se la ritenuta non è stata applicata la Sgr o l’intermediario deve indicare nella sezione I del quadro SL del modello 770, i dati del beneficiario e la denominazione del fondo.

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