Il divorzio non divide dalle tasse

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La cassazione decide nel merito di un caso riguardante le imposte di registro e quelle ipocatastali derivanti da un trasferimento immobiliare tra due ex coniugi

Indice

La vicenda ruota tutto attorno ad un avviso di liquidazione per l’imposta di registro e ipocatastali riguardanti la vendita di un’immobile

I giudici decidono che i due ex coniugi non possono usufruire dell’esenzione dell’imposta di registro e ipocatastali

Il divorzio non divide dalle tasse. La cassazione ha infatti deciso con la sentenza n. 11617/2020 come il rogito di trasferimento immobiliare in essere tra gli ex coniugi dopo il divorzio non può usufruire dell’esenzione dell’imposta di registro e di quelle ipocatastali dato che questa esenzione non vale per gli atti successivi al verbale.

Il caso

La vicenda ruota tutto attorno ad un avviso di liquidazione per l’imposta di registro e ipocatastali riguardanti la vendita di un’immobile. I due ex coniugi hanno dunque fatto ricorso perché ritenevano non dovute quelle tasse. Di diverso avviso invece l’Agenzia delle entrate

La cassazione

la Ctp di Perugia accoglie il ricorso. E la Ctr dell’Umbria rigetta l’appello dell’Agenzia delle entrate. Così il tutto finisce in cassazione. I giudici esaminano il caso e notano come nel caso in esame esisteva un accordo raggiunto tra i due ex coniugi, dato che i due avevano deciso di porre fine alle controversie esistenti tra di loro. E i due non avevano richiesta mai le agevolazioni fiscali previste. proprio per questo i giudici sostengono che non è possibile applicare la sentenza n.2111/2016 secondo cui l’agevolazione  fiscale spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i due ex coniugi. Oltre a questo i giudici osservano anche come il Dlgs n. 28/2010, si applica quando c’è un accordo di trasferimenti su immobili o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento.

Inoltre, l’esenzione prevista per le imposte ipocatastali si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, o compresi nell’ambito dell’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Proprio per questo che secondo i giudici si devono ritenere esenti da tassazione l’istanza di mediazione, i documenti allegati, l’adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, i provvedimenti emanati dal mediatore e la proposta di conciliazione.

Nel caso in esame però le parti, dopo aver concluso la procedura di mediazione, avevano stipulato  un separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare. E quindi non si potevano collegare all’atto di mediazione.

Decisione

I giudici decidono dunque che i due ex coniugi non potevano usufruire dell’esenzione dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali, dato che questa esenzione non vale per gli atti che vengono fatti, come nel caso in esame, post atto di mediazione.

 

 

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