La circolazione delle opere d’arte alla luce della nuova riforma

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Ecco gli obblighi e le regole da seguire per la circolazione delle opere d’arte con l’entrata in vigore nuova riforma. L’intervista a Giuseppe Calabi, senior partner dello studio legale CBM & Partners.

Circolazione delle opere d’arte: regole per l’esportazione

Per esportare un’opera d’arte, il collezionista deve seguire regole ben precise. Nello specifico, si possono distinguere quattro situazione diverse tra loro.

  1.  Nel caso in cui l’opera di sia un parente o non sia realizzata da un artista di fama riconosciuta, c’è un regime di assoluta libertà.
  2. Nel caso in cui l’opera sia realizzata da un artista vivente ovvero da un artista defunto da meno di 70 anni, c’è un regime di libertà vigilata. È necessario presentare un’autocertificazione, corredata dal timbro dell’ufficio esportazione. L’ufficio esportazione può solo verificare che l’opera rispetti i criteri sopra indicati.
  3. Nel caso di un’opera realizzata da un artista defunto da più di 70 anni, lo Stato Italiano esercita pienamente il proprio controllo. Quindi, è richiesto un attestato di libera circolazione, per permettere all’opera di circolare in Europa, o una licenza di esportazione per portarla fuori dall’Europa.
  4. Nel caso di un’opera di un artista non più vivente realizzata da più di 70 anni, ma che abbia un valore inferiore a una soglia di 13500 euro, è sufficiente una autocertificazione, come nel caso esposto nel punto due.

Circolazione delle opere d’arte: regole per l’importazione

A oggi, importare un’opera d’arte non implica un controllo da parte dello Stato Italiano, come nel caso delle esportazioni. Per ora, si tratta di un’attività libera, salvo obblighi di carattere doganale nel caso in cui l’opera provenga da un paese al di fuori dall’Unione Europea. Tuttavia, è importante munirsi di un documento specifico, il “certificato di avvenuta spedizione” o “certificato di avvenuta importazione” (per la provenienza extra UE) che attesti la provenienza straniera dell’opera d’arte, affinché essa sia al riparo per almeno 5 anni (rinnovabili all’infinito) da qualsiasi intervento di tutela ovvero di notifica da parte dello Stato Italiano.

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