La tassazione nella cessione delle opere d’arte

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Cosa prevede la legislazione in fatto di cessione di opere d’arte? Risponde Luigi Macioce, partner di R&P LegalNell’ambito della cessione delle opere d’arte bisogna distinguere il tipo di cedente. Quando il cedente è un operatore professionale nel mondo dell’arte, si parla di un reddito d’impresa (art. 55 Testo Unico), che sarà tassato come tale. La situazione cambia quando si tratta, invece, di persone che operano saltuariamente nel mondo dell’arte, che possono essere collezionisti o speculatori. Il problema è proprio nella definizione di “speculatore”. La norma precedente all’attuale Testo Unico definiva come “plusvalenza tassabile” qualsiasi cessione di opera d’arte da parte di un cedente che avesse detenuto l’opera per più di due anni. C’era quindi un criterio assoluto, oggettivo e temporale. Chi deteneva l’opera per più di due anni, cedeva e non realizzava una plusvalenza, ovvero non veniva tassato. Chi invece la cedeva prima dei due anni veniva tassato. Ovviamente questo criterio, sebbene potesse rappresentare una limitazione perché c’era un periodo di tempo tendenzialmente lungo, era molto più chiaro e aiutava l’operatore o il semplice collezionista nella certezza dell’applicazione del diritto. Oggi, invece, con il Testo Unico la tassazione non è applicata in base a un criterio temporale o oggettivo, ma in base a un criterio interpretativo: quello della speculazione. Chi ha un intento speculativo e cede un’opera d’arte viene tassato, chi non ha un intento speculativo non viene tassato. E’ ovvio che rispetto al passato si apre tutto un mondo di analisi e quindi di area grigia interpretativa su cosa è tassabile e cosa no. Da qui, la preoccupazione degli operatori di una minore oggettività.

Qual è la differenza in termini di tassazione?

Nel caso in cui un collezionista abbia in qualche modo una frequenza di operatività o abbia manifestato un maggiore interesse a scambi, viene considerato uno speculatore e la plusvalenza viene tassata secondo la sua fascia Irpef di tassazione. Se invece un operatore non viene considerato uno speculatore perché svolge un’operazione all’anno oppure in occasioni di necessità di disinvestimento o difficoltà finanziarie, questo operatore non viene tassato, cioè il ricavo che ottiene dalla vendita dell’opera d’arte è completamente escluso.

Come comportarsi nella cessione se non si è professionisti?

Per tutti gli operatori che non sono professionisti, il tema di capire o pianificare la propria cessione è fondamentale. Il consiglio è quello di rivolgersi a un esperto che li possa guidare, perché anche nel caso di frequenza si può organizzare una pianificazione. Se tendo a essere maggiormente speculativo perché ho utilizzato l’opera d’arte come un bene finanziario, è consigliabile creare una struttura che ottenga una tassazione più bassa rispetto alla tassazione delle persone fisiche. Quando, invece, l’interesse è maggiormente culturale o filantropico, ovvero della fruizione dell’opera d’arte, è maggiormente consigliabile creare una fondazione o un’associazione con fini culturali.

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