IDD e Mifid 2: le principali differenze

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MiFid II e IDD: come si differenziano tra loro queste due normative? Risponde Luca Zitiello, managing partner Zitiello Associati.

L’aspetto macro

L’IDD è una direttiva molto importante che verrà applicata a partire dal 1 ottobre 2018. È la direttiva sulla distribuzione assicurativa. Questa direttiva va letta in comparazione con la MiFid II, proprio perché l’IDD recepisce al suo interno molti principi della MiFid II e in questo trova il suo principale scopo: dettare un nuovo regime sulla distribuzione assicurativa, che vada in parallelo con la disciplina di MiFid II.  MiFid II e IDD hanno quindi molti punti in comune, ma anche ci sono anche alcune differenze. Sono diverse per impostazione: la MiFid II è una direttiva di massima armonizzazione, dove vi è quindi un ampio consenso comunitario guadagnato nel tempo. Dunque, ha un ambito precettivo molto preciso, identico in tutti gli stati. L’IDD è, invece, una direttiva di minima armonizzazione, che detta un contenuto essenziale, lasciando agli stati membri la possibilità di essere più specifici. Per esempio, in Italia potremmo trovare degli ambiti applicativi leggermente differenti rispetto a quelli degli stati membri.

Product governance

La disciplina della product governance è anch’essa un richiamo della MiFid II. Anche in ambito applicativo ci sarà questa normativa sulla creazione e distribuzione del prodotto a livello alto. Ci sono, però, alcune differenze rispetto a MiFid II. Infatti, nella disciplina della product governance il ruolo del produttore è molto più importante e, quindi, fondamentale nella creazione del prodotto e nei suoi criteri di distribuzione. Anche i distributori dovranno applicarla, ma secondo le direttive imposte dal produttore dei prodotti.

Incentivi

Molto importante è la disciplina degli incentivi, che rappresenta un elemento di grande innovatività nella distribuzione assicurativa. Anche in questo caso, vengono mutuati i principi da MiFid II, ma l’impatto sul mondo assicurativo sarà più alto. È da tener conto che la disciplina della IDD è due tipi:

  1.  generale, su tutti i prodotti assicurativi;
  2. speciale, sui prodotti di investimenti assicurativi.

Regime di adeguatezza e appropriatezza

Anche adeguatezza e appropriatezza sono principi mutuati da MiFid II. In ambito assicurativo il regolatore dovrà dire quali sono i casi in cui è obbligatorio prestare il servizio di consulenza e su quali prodotti. In questo caso avremo un regime di adeguatezza e quindi di idoneità del prodotto all’investitore finale.

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