Il contribuente spiega all’Agenzia delle entrate che a causa della pandemia ha subito un forte calo del fatturato, determinato dalla drastica riduzione dei prezzi dei prodotti realizzati
Il contribuente in questione potrà ottenere il credito d’imposta soltanto per i mesi che rientrano nei requisiti richiesti previsti dall’art.28 del Dl rilancio
Il contribuente spiega all’Agenzia delle entrate che a causa della pandemia ha subito un forte calo del fatturato, determinato dalla drastica riduzione dei prezzi dei prodotti realizzati. In aggiunta a ciò il contribuente sottolinea di avere in locazione dei locali per usi non abitativi ma che, facendo i calcoli, si è accorta che nel mese di marzo non raggiunge i requisiti per accedere al bonus.
La risposta
È bene prima ricordare le condizioni per usufruire della misura agevolativa: i soggetti richiedenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Attenzione perché il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese e non in modo cumulativo. Per gli enti non commerciali il requisito da rispettare, oltre al non aver conseguito nel 2019 flussi reddituali superiori ai 5 milioni di euro, è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone ha una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Partendo da queste premesse l’Agenzia delle entrate sottolinea come per il calcolo del fatturato dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e 2020 va fatta prendendo a “riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva”.
Inoltre , “il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati”. E dunque può capitare che si può godere del credito d’imposta soltanto per uno o due mesi. E non per tutti quelli selezionati.
E dunque il contribuente in questione potrà ottenere il credito d’imposta soltanto per i mesi che rientrano nei requisiti richiesti previsti dall’art.28 del Dl rilancio.