Cos’è una fiduciaria
Partiamo da una definizione: cos’è la fiduciaria e a cosa serve? “Le fiduciarie sono state istituite e rese operative nel nostro ordinamento con legge 1996/1939 e regio decreto 239/1942, risultando dunque uno strumento consolidato e ampiamente diffuso”, dice Serra. “Quando nel nostro ordinamento si parla di “fiduciarie”, si pensa immediatamente allo strumento più comunemente utilizzato dalle stesse nell’attività di amministrazione di beni per conto di terzi, ovverosia il mandato di intestazione fiduciaria. Con esso (sia pure con limitazioni in ambito immobiliare), il fiduciante attribuisce alla società fiduciaria la titolarità solo formale di un bene, affinché essa possa gestirlo in nome proprio ma per conto del fiduciante, secondo modalità concordate con quest’ultimo, mentre il bene continuerà ad appartenere nella sostanza al fiduciante. Si verifica quindi un fenomeno di scissione tra titolarità formale di un bene (attribuita alla società fiduciaria, che diventa quindi formale intestataria del bene) e titolarità sostanziale del bene medesimo, che resta di proprietà del fiduciante (fiducia germanistica).
… e cosa un trust
Il trust, invece, ha fatto ingresso in Italia nel 1992, grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja del primo luglio 1985. Seppure sia un fenomeno relativamente più giovane, la sua diffusione interna è in crescita, anche grazie allo sviluppo di ampi interventi dottrinali e giurisprudenziali che hanno consentito di meglio definire l’identità e l’operatività di tale istituto.
In dettaglio, dice Serra: “il trust è un istituto in virtù del quale un soggetto (detto trustee) amministra e gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto (detto disponente), il quale dunque se ne priva, per uno scopo prestabilito o nell’interesse di uno o più beneficiari, eventualmente sotto il controllo di un guardiano (figura, questa, necessaria nei trust di scopo)”. Il trust, dunque, si caratterizza essenzialmente per il vincolo di destinazione impresso sul patrimonio, “nel senso che i beni in trust sono vincolati al perseguimento delle finalità stabilite dal disponente con l’atto istitutivo, e per la segregazione patrimoniale trilaterale, per cui i beni in trust costituiscono un patrimonio distinto rispetto a quello del disponente, del trustee e dei beneficiari”, spiega l’avvocato.
La differenza sta nella conservazione della titolarità del patrimonio
Dunque la differenza tra i due veicoli sta, innanzitutto, nella conservazione o meno della titolarità del patrimonio sottostante. Ci sono anche altre differenze in termini funzionali. La società fiduciaria è principalmente utilizzata da chi non voglia spogliarsi del proprio patrimonio ma abbia un’esigenza di riservatezza e anonimato con riferimento allo stesso, cercando nel contempo uno strumento agile, di impiego immediato, che abbia costi contenuti e sia revocabile. “L’opponibilità del segreto fiduciario non è tuttavia assoluta, essendovi specifici casi previsti dalla legge in cui la fiduciaria è obbligata a svelare l’identità del fiduciante – avverte Serra – La fiduciaria può essere variamente impiegata anche per la semplificazione di adempimenti fiscali in caso di gestione di asset finanziari, svolgendo il ruolo di sostituto di imposta e assolvendo agli oneri fiscali e tributari in luogo della persona fisica, ciò che si rivela particolarmente utile in caso di asset esteri poiché sarà la fiduciaria ad espletare i relativi obblighi di monitoraggio valutario e fiscale. Un altro impiego abituale della fiduciaria si rinviene, infine, nell’ambito dei passaggi generazionali, soprattutto ai fini della stabilizzazione della governance societaria, consentendo una gestione accentrata delle partecipazioni”.
Come scegliere l’uno o l’altro strumento
Il trust, invece, è uno strumento più articolato e oneroso, utilizzato da chi sia disposto a perdere la titolarità del bene per creare sul medesimo un vincolo di destinazione ai fini del raggiungimento di un dato scopo o a vantaggio dei beneficiari. “Poiché la segregazione di beni in trust può avvenire per il perseguimento di qualunque obiettivo che sia meritevole di tutela, tale strumento – anche in ragione della sua duttilità – è variamente utilizzato nella pianificazione patrimoniale e successoria, passando dall’ambito familiare a quello societario, filantropico, di garanzia, liberale, assistenziale e così via”. Esistono infine anche disparità in merito al trattamento fiscale.
Per quanto attiene alla fiduciaria, poiché l’intestazione dei beni sottostanti non viene trasferita alla fiduciaria bensì permane in capo al fiduciante, l’imposizione dei redditi derivanti da beni oggetto di intestazione fiduciaria avverrà in capo ai soggetti fiducianti. “Quanto alle imposte indirette e, in particolare, all’imposta sulle successioni e donazioni – precisa Serra – l’intestazione fiduciaria non è assoggettata ad essa, difettandone il presupposto impositivo, individuato nel definitivo e stabile arricchimento, a titolo liberale, di un soggetto diverso dal disponente”.
Quanto al trust, il suo regime ai fini dell’imposizione diretta discende dalla qualificazione dello stesso come trasparente o opaco, a seconda che il beneficiario sia o meno individuato. “I redditi conseguiti da un trust opaco risultano tassati direttamente in capo al trust, mentre i redditi conseguiti da un trust trasparente risultano imputati direttamente in capo ai beneficiari stessi. Con riferimento all’imposizione indiretta, la giurisprudenza dominante e l’ultima posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate sul punto (risposta n. 106 del 15 febbraio 2021) sembrerebbero convergere sulla tesi della imposizione proporzionale eventuale e differita, sì che solo il trasferimento effettivo di ricchezza in sede di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario risulterà tassabile mediante l’applicazione dell’imposta di donazione, con aliquote proporzionali e franchigie determinate sulla base dei rapporti di parentela o affinità esistenti tra il disponente ed i beneficiari finali”, conclude Serra.