Le somme versante in un conto bancario cointestato, fino a prova contraria, si presumono di entrambi i coniugi
In caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi le parti di ciascuno si presumono uguali.
La cointestazione di un conto corrente
L’art. 1854 c.c. prescrive che gli intestatari di un conto corrente in comune sono a loro volta creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Più in particolare, la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto.
L’articolo citato, infatti, dispone che:
- nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Tale considerazione, spiegano i giudici di legittimità nella sentenza 9197 del 3 aprile 2023 dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dal coniuge che, invece, deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Sostenendo, ad esempio, che le somme in esso contenute siano riferibili solo ad uno dei partner.
Come specificato dalla Corte, un conto corrente bancario autorizza ciascuno degli intestatari al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al singolo cointestatario, che nell’ambito dei rapporti interni sappia dell’appartenenza all’altro dei beni o del denaro, il potere di disporne come proprietario.
Inoltre, nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, poiché, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto.
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Conto cointestato e rapporti tra partner
In questo senso, osserva la Corte di Cassazione, poiché la contestazione di un conto corrente tra più persone attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, come previso dall’art. 1298 cc., la qualità di creditori e debitori solidali dei saldi sul conto medesimo, ove:
- il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti
deve escludersi che l’altro partner possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso.
Inoltre, in caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, poiché i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298 c.c., le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Tuttavia, per superare questa presunzione, spiega la Corte non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l’acquisto dei titoli, valendo la contestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immenso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi. Essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari.
La presunzione sull’eguaglianza delle quote di conto bancario cointestato rappresenta una presunzione legale che, dando logo all’inversione dell’onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici. Purché gravi, precise e concordanti.