Elementi essenziali della donazione sono l’animus donandi e l’arricchimento del donatario cui corrisponde il depauperamento del donante
Nel caso di specie, non si configura una donazione indiretta a favore dell’ex coniuge in quanto manca l’animus donandi se la cointestazione dei conti è originata per dare esecuzione a una sentenza ed è fatta nell’esclusivo interesse dei figli
A questo punto il contribuente ha chiesto all’agenzia delle Entrate di confermare che l’operazione, così come concepita, non costituisse una donazione indiretta a favore dell’ex coniuge, cointestataria dei conti, da assoggettare all’imposta di donazione.
Ai sensi dell’articolo 769 del codice civile, «la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione». Elementi essenziali della donazione sono l’animus donandi e l’arricchimento del donatario cui corrisponde il depauperamento del donante. Pertanto, se l’attribuzione è posta in essere per adempiere a un obbligo giuridico, manca lo spirito di liberalità.
Le donazioni indirette, contemplate dall’articolo 809 del codice civile, risultano accomunate al contratto di donazione in quanto comportano, a favore del beneficiario, un arricchimento senza corrispettivo, realizzato per spirito di liberalità, seppur tramite atti diversi dalla donazione.
Al riguardo, la Corte di Cassazione comprende tra le ipotesi tipiche di donazioni indirette, anche la cointestazione del conto corrente bancario. Tuttavia, affinché sia possibile giungere alla qualificazione di tale fattispecie come «donazione indiretta», la Corte ha affermato la necessità che il beneficiante, al momento della cointestazione, non fosse mosso da altro scopo che quello della liberalità in favore dell’altro cointestatario. È necessario, dunque, che l’unico scopo al momento della cointestazione del conto sia quello di realizzare una liberalità in favore dell’altro cointestatario (Cassazione 16 gennaio 2014, n. 809; Cassazione 12 novembre 2008, n. 26983).
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 30 maggio 2013, n. 13614, ha anche affermato che “la cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario a eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell’appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie” ( v. anche Cassazione ordinanza 3 settembre 2019, n. 21963).
Pertanto derivando l’operazione dalla necessità di dare esecuzione a una sentenza del tribunale e non ricorrendo lo spirito di liberalità a favore dell’ex coniuge l’agenzia delle Entrate ha dunque escluso la rilevanza ai fini dell’imposta di donazione dell’operazione di cointestazione dei conti correnti tra i due ex coniugi.