La circolazione delle opere d’arte è disciplinata dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) ed è stata oggetto di riforma con L. 4 agosto 2017, n. 124 che ha inciso sulla cosiddetta “soglia temporale” di esportabilità. La riforma ha infatti alzato a 70 anni il termine dall’esecuzione dell’opera (inizialmente previsto in cinquant’anni dall’art. 10 del Codice) decorso il quale le opere d’arte di autori non più viventi possono essere oggetto di blocco della circolazione da parte dello Stato.
Inoltre è stato introdotto il concetto di “soglia di valore”: benché creata da oltre 70 anni, l’opera il cui valore non superi € 13.500 può comunque circolare grazie ad una semplice autocertificazione.
La ratio dell’anzidetto allungamento del termine consiste nella necessità di assicurare un “passaggio generazionale”, individuato appunto in settant’anni dal legislatore, ai fini del consolidamento del giudizio sul valore storico e artistico delle opere. A ciò si aggiunga la recente, e sempre maggiore, attitudine dell’arte alla fruizione internazionale così che appare in linea con l’evoluzione storica consentire la circolazione delle opere di più recente creazione.
Particolarmente significativa è la previsione del potere di arrestare la circolazione di quelle opere di un artista non più vivente la cui esecuzione risalga tra i 50 e i 70 anni, laddove esse rivestano un interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione (art. 10 co. 3 lett. d bis del D.Lgs. 42/2004).
Se la previsione di una barriera temporale, e cioè di un dato sostanzialmente non discutibile, ha l’effetto di ridurre i margini dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, al contempo, per quel che riguarda le opere realizzate nel ventennio in questione, la disposizione sembra addirittura aver ampliato i margini della discrezionalità, considerando la genericità del concetto di ‘eccezionalità’ e l’assenza di qualsiasi ‘paletto’ che determini o comunque circoscriva i limiti dell’apprezzamento.
Dall’ambito di operatività di tale particolare disciplina, poi, il Codice lascia fuori nettamente le opere di artisti viventi anche ove la loro esecuzione sia datata ad oltre settant’anni (comma 5, dell’art. 10 cit.): in altri termini, l’esportabilità delle opere di un artista ancora vivente non è soggetta a restrizioni di sorta, a prescindere dal tempo della loro esecuzione.
Se è vero che è opinabile che un’opera d’arte contemporanea non possa rivestire un interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale italiano, tuttavia la scelta legislativa di escludere le opere degli artisti viventi dai vincoli di esportazione si inserisce, invero, nella prospettiva di favorire la promozione della propria arte da parte dell’autore in vita, anche al fine dell’incremento del suo valore commerciale.
In conclusione, la circostanza che l’opera sia stata realizzata da meno di 70 anni non sempre è sufficiente affinché essa possa liberamente circolare nel mercato internazionale.