Opere d'arte: come gestire la successione

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La trasmissione della collezione presenta diverse strade, qualora l'intento sia quello di mantenere l'unitarietà della collezione o di affidare a terzi la gestione della collezione stessa

La trasmissione della collezione presenta diverse strade

Il trust: gestire la successione preservando l'integrità e la gestione del patrimonio artistico pur nominando i propri eredi beneficiari del trust stesso

La Fondazione: condividere e rendere fruibile alla collettività il patrimonio artistico costituito nel tempo

L'importanza degli esperti nella scelta della modalità migliore per trasferire il proprio patrimonio

Nel mercato italiano, nella maggior parte dei casi si diventa collezionisti perché si ereditano opere in precedenza acquistate dai propri avi. Non sempre tuttavia si eredita anche la passione. Tralasciando casi di eventuali conflitti tra gli eredi, vi è il rischio che la persona che riceve un'opera non riesca ad apprezzarne pienamente il valore e di conseguenza la immetta sul mercato senza aver cognizione del suo valore intrinseco ovvero di quello che può avere all'interno di una collezione. La trasmissione della collezione presenta diverse strade, qualora l'intento sia quello di mantenere l'unitarietà della collezione o di affidare a terzi, esperti del settore, la gestione della collezione stessa, senza ledere gli interessi degli eredi, il trust potrebbe essere l'istituto maggiormente idoneo al raggiungimento dell'obbiettivo.

Con la costituzione di un trust il disponente può conferirgli come unico scopo quello di preservare l'integrità e la gestione del patrimonio artistico pur nominando i propri eredi beneficiari del trust stesso. Diversamente, con la scelta della Fondazione si decide di condividere e rendere fruibile alla collettività il patrimonio artistico costituito nel tempo. Mission della Fondazione è il perseguimento di scopi di pubblica utilità e finalità di interesse generale. Per quanto attiene l'imposta che si applica alla trasmissione del patrimonio artistico, il nostro sistema fiscale presenta alcune peculiarità: in caso di trasmissione per successione, la normativa vigente (Testo Unico Successioni) stabilisce: “Si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore dell'asse ereditario netto (eccedente la franchigia) anche se non dichiarati o dichiarati in misu- ra inferiore”. Si considerano mobilia “l'insieme dei beni mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni”; rientrano in tale definizione anche le collezioni d'arte, di qualsiasi valore, nel caso in cui siano presenti in casa(i). A titolo esemplificativo se il valore dell'asse ereditario, senza includere le opere d'arte, è pari a 3 milioni di euro, applicando la franchigia di 2 milioni di euro (1 milione per ogni erede) la legge presume che siano compresi nell'asse ereditario denaro, gioielli e mobilia per un valore di 100.000 euro (10% di 1.000.000). In tal caso l'imposta relativa a denaro, gioielli e mobilia sarà pari a 4.000 euro (4% di 100.000).

Il regime agevolativo non trova applicazione nel caso in cui la collezione sia custodita in luoghi diversi dalle private abitazioni quali caveaux, depositi etc. ovvero in casi di conferimento a un trust: nel qual caso si applicherà l'imposta di successione con le aliquote ordinarie sul valore di mercato delle opere. Non mancano casi in cui, per varie ragioni, gli eredi hanno la necessità di indicare, in dichiarazione, il valore di una o più opere d'arte, come per esempio nei casi in cui la legge impone l'accettazione con beneficio d'inventario. In tal caso ci si pone davanti a un duplice dubbio ovvero: se la presunzione del 10% vada calcolata su una base ridotta o meno del valore delle opere indicate dagli eredi in dichiarazione; nel caso in cui il valore delle opere dichiarate sia superiore a quello presuntivo, se prevalga il valore indicato dagli eredi o se oltre al valore dichiarato permanga l'obbligo di applicare la presunzione del 10%.

Con riferimento al primo quesito, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “si deve ritenere illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del 10% sull'attivo ereditario nel caso in cui allo stesso sia stato aggiunto il valore dichiarato dall'erede per denaro, gioielli e mobilia dovendo essere interpretata la norma nel senso che il valore presunto (10%) comprende quello dichiarato”. Con riferimento al secondo quesito, dall'interpretazione dell'art. 9, comma 2, TUS, si evince soltanto l'irrilevanza del valore dichiarato quando questo sia inferiore al 10%, diretta conseguenza dovrebbe essere qualora il valore dichiarato sia superiore la presunzione non opera. Altro aspetto rilevante è la possibilità offerta dal legislatore (art. 39 TUS), secondo cui gli eredi e i legatari possono proporre allo Stato il pagamento dell'imposta di successione attraverso la cessione di beni culturali vincolati o non, e di opere di autori viventi o eseguite da più di cinquanta anni. La proposta di cessione contenente descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero dei Beni e delle attività culturali e all'ufficio del registro competente entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta dà luogo alla sospensione dei termini per il pagamento la cui accettazione o rifiuto viene stabilita con decreto del Ministero dei Beni culturali. Tale possibilità concessa dalla legge va a mediare le difficoltà in cui spesso si trovano gli eredi di avere una patrimonio immobilizzato con poca liquidità. Il mercato dell'arte presenta complessità tali che non possono prescindere dal supporto di esperti che devono accompagnarci non solo nella fase di scelta o di cessione di un opera ma anche supportarci nella ricerca di quale sia la modalità migliore per trasferire il proprio patrimonio al fine evitare che conflitti tra gli eredi possano portare, a fronte di una cattiva gestione del patrimonio, ad una perdita di valore dello stesso.

A cura di Samanta Lombardi, Head of Wealth Solutions Italy, Edmond De Rothschild

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