Il dipartimento delle entrate dello Stato di Washington negli Stati Uniti ha diffuso lo scorso 1° luglio un documento ufficiale di prassi con il quale fornisce le prime indicazioni sulla tassazione dei non fungible token (NFT). Prima, a giugno, anche lo Stato della Pennsylvania aveva qualificato espressamente come tassabili gli NFT. Il documento predisposto dall’erario dello Stato di Washington (Department of Revenue) contiene indicazioni provvisorie in attesa di successive istruzioni definitive sull’argomento ma che forniscono una prima traccia sulla tassazione delle vendite di NFT relativi all’arte e ai beni da collezione.
L’analisi del dipartimento americano si concentra sulla tassazione, in capo all’autore/creatore che agisce in modo non occasionale, delle prime e delle seconde vendite e cioè sui passaggi di proprietà verso il primo acquirente e sulle rivendite successive. Normalmente queste vendite si svolgono sui marketplace ossia tramite le piattaforme digitali in cui si incontrano domanda e offerta e viene organizzato il mercato.
Gli schemi che possono coinvolgere tali vendite di NFT possono essere diversi e sono analizzati dal documento. Ad esempio, alla vendita dell’NFT può accompagnarsi anche una “royalty”, ovvero il diritto ad una commissione successiva a favore dell’autore per tutte le vendite successive che saranno registrate sul registro digitale condiviso e immutabile (blockchain). Negli Stati Uniti la royalty per gli autori di fatto sostituisce il diritto di seguito in quanto non applicato. In altri casi ancora gli NFT possono essere ceduti unitamente a altri beni o diritti materiali come nel caso di vendita da parte di artisti di brani musicali su NFT a cui si abbini la cessione di un biglietto di acceso per un loro concerto.
Individuate in questo modo le operazioni più ricorrenti, il dipartimento americano precisa che la vendita di un NFT rappresentato da opere d’arte digitali, fotografie, video clip, autografi, ecc. è generalmente soggetta all’imposta sulle vendite al dettaglio e dunque soggetta ad aliquota statale del 6,5% cui si aggiunge l’aliquota locale. Si tratta di un’imposta sui consumi che presenta elementi assimilabili alla nostra Iva. Il venditore è inoltre soggetto alla business and occupation tax (B&O) prevista dallo Stato di Washington sul reddito lordo realizzato con la vendita e quindi senza considerare deduzioni o detrazioni (una via di mezzo tra la nostra imposta sui redditi e l’Irap) e dunque con aliquota del 0,471%. Nel caso in cui la vendita di un NFT includa il pagamento di una royalty all’autore/creatore dell’NFT, o la royalty sia prevista a favore di un terzo per la futura vendita o distribuzione, il reddito lordo da royalties deve essere assoggettato alla B&O tax prevista per le royalty.
Un ruolo centrale nell’applicazione, riscossione e versamento dell’imposta viene attribuito ai marketplace attraverso i quali le vendite al dettaglio di NFT sono effettuate. Tali operatori sono tenuti a registrarsi presso il dipartimento delle entrate e devono riscuotere e versare l’imposta sulle vendite al dettaglio imponibili effettuate nello Stato di Washington tramite la loro piattaforma digitale. I marketplace devono fornire agli autori e creatori di NFT le informazioni mensili sulle vendite effettuate nello Stato di Washington e sulle rivendite successive transitate sulle loro piattaforme digitali. Stessa cosa vale nei confronti di chiunque effettui le vendite anche per conto terzi all’interno del loro mercato.
Nel caso in cui sia dovuta una commissione al marketplace su cui è avvenuta la vendita dell’NFT che provengono dallo Stato di Washington, tali commissioni sono soggette alla B&O tax.
Ai fini della territorialità dell’imposizione, particolarmente complessa da individuare se si pensa al carattere digitale dei beni in questione, il reddito lordo di una vendita al dettaglio è soggetto all’imposta B&O se la vendita proviene dall’interno dello Stato di Washington. Il reddito derivante dalle royalty è generalmente attribuito allo Stato di Washington in base al luogo in cui il bene immateriale sarà utilizzato dall’acquirente.
L’elevato volume delle transazioni di NFT che si sono registrate negli ultimi due anni ha richiamato l’attenzione dell’erario USA ma anche delle altre amministrazioni europee. Guardando all’Italia, la materia al momento non è stata ancora regolamentata in modo specifico dal punto di vista fiscale e neanche con documenti di prassi. Tuttavia, il dibattito tra gli addetti del settore è aperto e sicuramente le prime indicazioni fornite dall’amministrazione dello Stato di Washington rappresentano un importante contributo alla discussione.