L’Italia è leader mondiale nell’ambito della nautica da diporto e dell’industria dei superyacht
Rivolgersi ad un consulente esperto prima di procedere all’acquisto di uno yacht può essere utile per evitare di incorrere in errori, ottimizzare i carichi fiscali e far fruttare al meglio il proprio investimento
E invero, per evitare di compiere passi falsi idonei a incidere negativamente sulla propria prospettiva di investimento, è opportuno soffermarsi sugli aspetti legali e sui profili di natura tributaria che vengono in rilievo quando si intende procedere all’acquisto di imbarcazioni da diporto; vale a dire unità con scafo di lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri o superiore a 24 metri.
In primo luogo, corre l’obbligo di evidenziare che per trasferire la proprietà di imbarcazioni e navi da diporto, in quanto beni mobili registrati, è necessario stipulare un regolare atto di compravendita redatto mediante rogito notarile (o autentica comunale), e procedere conseguentemente ad un formale atto di iscrizione nei pubblici registri.
In seconda battuta, per quel che rileva la fase di compravendita, è opportuno prestare attenzione agli aspetti fiscali legati all’Iva e ai due requisiti che devono essere integrati per considerarla applicabile al 22% in fase di acquisto.
La disciplina ai fini Iva viene in rilievo se è integrato:
– il presupposto soggettivo; dunque se il venditore dell’imbarcazione da diporto agisce nell’esercizio d’impresa e cioè che svolge abitualmente, ancorché non in modo esclusivo, attività di carattere commerciale;
– il presupposto territoriale; dunque se la cessione del bene è compiuta nel territorio dello Stato italiano.
Al contrario, pertanto, l’applicazione dell’Iva al 22% è esclusa nel caso in cui la vendita avvenga attraverso un privato o un ente non commerciale.
Altrimenti detto, se il venditore non è un soggetto d’imposta, il contratto per la cessione di imbarcazioni e di navi da diporto non è soggetto ad Iva per mancanza del presupposto soggettivo; ma è invece soggetto all’imposta di registro il cui importo varia a seconda della lunghezza dello scafo.
Ad esempio, la detrazione dell’Iva sull’acquisto di unità da diporto è ammessa per gli imprenditori che fanno commercio delle stesse, che le adibiscono ad un’attività di noleggio o di locazione, anche finanziaria.
Diversamente, la detrazione è esclusa per i privati e gli enti non commerciali, ma anche, ed in ogni caso, per gli esercenti arti e professioni, nonché per tutti gli imprenditori che usano le unità per uso personale.
Merita, infine, una breve disamina la questione che concerne l’utilizzo improprio di forme societarie alle quali vengono intestate unità da diporto.
L’ordinamento italiano prevede l’applicazione di norme antielusive nel caso di intestazione di beni a società di comodo; vale a dire quelle società che nascono con il solo fine di mantenere la proprietà di determinati beni (riconducibili, altrimenti, alla proprietà dei soci) e, in via di fatto, prive di ogni scopo e attività commerciale.
Sul punto, ai fini Iva è previsto che il solo possesso o la gestione di unità da diporto da parte di una società non operativa non è considerata attività commerciale qualora la partecipazione ad essa consenta ai soci il godimento personale o familiare dell’unità da diporto gratuitamente o per un corrispettivo inferiore al valore normale.
In questi termini, l’Iva pagata ai fornitori per l’acquisto dell’unità da diporto non sarà detraibile.
Ai fini delle imposte dirette (dunque agli effetti Irpef, Ires e Irap) sono considerate in via presuntiva società di comodo – o non operative – quelle forme societarie il cui ammontare complessivo dei ricavi, incrementi delle rimanenze e dei proventi, risultanti dal conto economico, è inferiore al 6% del valore delle immobilizzazioni costituito da navi destinate all’esercizio di attività commerciali anche in locazione finanziaria.
Come chiarito dalla guida Nautica & Fisco, rilasciata dall’Agenzia delle entrate, l’unico modo per sottrarsi all’applicazione di detta presunzione è quello di presentare un interpello disapplicativo per ottenere il riconoscimento che la società, invece, è operativa nonostante il mancato raggiungimento dei ricavi minimi.
E invero, questi sono solo alcuni degli aspetti di natura fiscale che vengono in rilievo quando si tratta di acquistare un’unità da diporto.
Al riguardo, è opportuno ricorrere al contributo di un consulente esperto che possa identificare i profili di rischio, le opportunità fiscali, gli adempimenti burocratici e le possibili soluzioni, anche societarie, per gestire e mantenere il proprio yacht o la propria imbarcazione nel miglior modo possibile e al minor costo.