Yacht. Quello che devi sapere: dall'importazione al noleggio occasionale

Nicola Dimitri
10.9.2021
Tempo di lettura: 5'
Vi sono alcuni aspetti legali e fiscali da considerare per quel che concerne l'importazione di yacht da paesi extra-Ue e la possibilità di noleggiare la propria imbarcazione in modo occasionale

L’Italia si posiziona al primo posto tra i maggiori 20 paesi per costruzioni di superyacht, seguita da Olanda e Turchia

Il Made in Italy riesce a contraddistinguersi anche nell’ambito della nautica da diporto: sono oltre 400 gli yacht, che superano i 35 metri, in fase di costruzione nei cantieri italiani

Dai dati elaborati da Boat International e contenuti nel report “2021 Global order book”, si evince che la pandemia, che certamente ha riversato le sue conseguenze anche sul settore della produzione di yacht, rallentando i lavori e sconvolgendo, in particolare, i programmi di consegna, non ha inciso in modo significativo sullo stato di salute complessivo del comparto: a tal proposito, basti osservare che con 821 progetti di superyacht in costruzione o ordinati a livello globale, nel 2021 si è persino registrato un aumento rispetto all'anno precedente. E invero, il mercato della nautica da diporto e, in particolare il segmento legato alla produzione ...
In questo contesto è opportuno prendere in considerazione le implicazioni che dal punto di vista fiscale vengono in rilievo quando un'operazione di cessione di yacht avviene tra soggetti appartenenti a Stati diversi.

Affrontare questo tema richiede di prendere, conseguentemente, in considerazione il concetto di esportazione e importazione. Nel primo caso, l'esportazione consiste nell'uscita di un bene al di fuori del territorio dell'Ue; nel secondo caso, l'importazione consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti da paesi extra-Ue o che non siano già stati immessi in libera pratica in altri territori dell'Ue.

Occorre specificare che, come si evince dal documento Nautica & Fisco rilasciato dall'Agenzia delle entrate, sono da considerarsi tra i beni immessi in libera pratica – regime che attribuisce alla merce non Ue la posizione doganale di merce comunitaria: le unità da diporto che provengono da paesi extra-Ue per le quali siano state già compiute le formalità di importazione (verifica delle licenze, controlli sanitari ecc.) e siano già stati riscossi i dazi doganali.

Ebbene, ciò considerato, per quel che concerne il settore nautico, e quindi anche quello relativo agli yacht, si deve osservare che se questi provengono da paesi extra-Ue, perché ad esempio sono stati prodotti in Cina, in Uae, in Usa, e sono diretti in Ue per raggiungere l'acquirente, sconteranno l'Iva; questa dovrà essere assolta al momento dell'importazione. L'Iva all'importazione, infatti, in linea generale, deve essere assolta per tutti i beni che siano introdotti nel territorio dello Stato e che provengono da paesi extra-Ue.

Come noto le imbarcazioni di privati che battono bandiera extra-Ue possono navigare in acque comunitarie per un periodo massimo di 18 mesi (definito come termine di appuramento); scaduto il termine è necessario importarle in modo definitivo, sostenendo il pagamento dei diritti doganali e scontando l'Iva.

Se l'imbarcazione è extra-Ue e l'intenzione è quella di navigare anche oltre il periodo suddetto nelle acque comunitarie sarà pertanto necessario regolarizzare l'importazione e nazionalizzare l'unità da diporto all'atto dell'importazione.

Ciò considerato, occorre tenere a mente che non risulteranno assoggettati al pagamento Iva gli acquisti (dunque le importazioni) di unità da diporto adibite alla navigazione in alto mare.

Sul punto occorre prendere in considerazione le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021 che ha apportato alcune modifiche al regime di applicazione dell'Iva della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare. Si tratta dell'articolo 1, commi 708–712, della L. 178/2020.

Per evitare l'assoggettamento a Iva delle cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, occorre tenere presente che, secondo la nuova disciplina, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%. Per viaggio in alto mare si intende quello compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea.

La nuova disciplina, prevede, inoltre, un obbligo formale per fruire del regime di non imponibilità: per le prestazioni di servizi relative alle navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare effettuate a decorrere dal 14 agosto 2021, il regime di non imponibilità Iva sarà subordinato al rilascio, da parte dell'armatore o altro soggetto responsabile della gestione della nave, di una dichiarazione di possesso dei requisiti di alto mare, da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Dunque, coloro che vogliono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l'assolvimento dell'Iva devono attestare la condizione della navigazione in alto mare mediante un'apposita dichiarazione.
Chiarito questo aspetto concernente l'ipotesi dell'importazione di yacht da paesi extra-Ue, occorre approfondire il tema relativo alla possibilità di noleggiare il proprio yacht in modalità occasionale, senza – per questo – rientrare nella nozione di uso commerciale dell'unità da diporto.

Allo stato attuale, i soggetti, persone fisiche, o le società che non hanno come oggetto sociale il noleggio o la locazione, possono concedere a titolo occasionale in noleggio la propria imbarcazione e beneficiare di un'imposizione forfettaria sui proventi pari al 20%. Ma ciò solo se i contratti di noleggio raggiungono, in termini complessivi, una durata non superiore a 42 giorni.

Dal punto di vista fiscale, i guadagni ottenuti tramite il noleggio occasionale a terzi dello yatch, sempreché il noleggio rimanga circoscritto alla soglia massima complessiva di 42 giorni, oltre a essere assoggettati ad un'imposta del 20% dovranno essere dichiarati nel modello redditi nel quadro RM relativo alle persone fisiche.

Queste, inoltre, così come le società, che invece dovranno indicare i proventi nel quadro RQ, devono conservare la documentazione comprovante i pagamenti ricevuti per l'attività di noleggio e le comunicazioni sul noleggio di volta in volta effettuate a favore dell'Agenzia delle entrate.

È bene specificare però che il noleggio occasionale (disciplinato dall'art. 49-bis del Codice della nautica da diporto) non costituendo uso commerciale di uno yacht, preclude l'accesso al regime di favore invece previsto nel caso di uso commerciale: vale a dire, esclude la possibilità di rifornirsi di carburante in esenzione da accisa. Vantaggio questo, invece, previsto per le unità da diporto adibite esclusivamente al noleggio.
Redattore e coordinatore dell'area Fiscal & Legal di We Wealth. In precedenza ha lavorato nell'ambito del diritto tributario e della fiscalità internazionale presso primari studi legali

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