La fiscalità del collezionista d'arte

16.8.2021
Tempo di lettura: 5'
Aspetti introduttivi sulla peculiarità degli investimenti in arte e le loro problematiche
Rispetto agli investimenti in attività finanziarie o in beni preziosi, gli investimenti in opere d'arte si caratterizzano non solo per la varietà dell'oggetto dell'investimento (dalle sculture, dipinti, fotografie, fino alle auto d'epoca, alle monete e ai francobolli) ma anche per l'applicabilità di diverse normative, che possono dare origine a molteplici problematiche, soprattutto in capo al venditore all'atto della circolazione delle stesse.
Si pensi, ad esempio, alle limitazioni conseguenti alla dichiarazione di interesse culturale da parte del Ministero. La sussistenza del vincolo sulle opere d'arte riduce considerevolmente il potere del proprietario di goderne e disporne secondo quanto ordinariamente previsto dalla legge per le altre cose mobili. Nello specifico, tali limitazioni, volte a garantire la vigilanza e la conservazione delle opere vincolate, si traducono, per esempio, nella soggezione all'ispezione per la verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione o di custodia dei beni; nella necessità di ottenere una preventiva autorizzazione del Ministero prima di procedere allo spostamento, anche solo temporaneo ed in caso di mostre ed esposizioni, di tali beni (rimane comunque vietata l'esportazione), nonché per l'esecuzione di opere e lavori di restauro; nell'obbligo di rivolgersi a professionisti qualificati per il restauro delle opere, scelti fra coloro che sono individuati con decreto dal Ministero dei Beni Culturali, fino all'imposizione, al proprietario, dell'esecuzione di tali lavori a sue spese, in caso la sua inerzia pregiudichi la conservazione dell'opera vincolata. Qualsiasi atto di trasferimento della proprietà dei beni culturali deve inoltre essere denunciato al Ministero che mantiene sempre il diritto di acquistare in prelazione i beni alienati e di espropriare gli stessi per cause di pubblica utilità. Di rilievo per il venditore è poi il cd. “diritto di seguito” che interessa le opere d'arte figurativa e dà diritto all'autore, in caso di coinvolgimento di un professionista del mercato dell'arte, ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima (cioè a dire quella effettuata direttamente dall'autore) commisurato al prezzo della stessa (fino ad un massimo di euro 12.500,00) e riscosso dalla Siae.
Da ultimo, ma non per questo meno importante, è il profilo fiscale della circolazione delle opere d'arte, che dipende, in larga parte, dall'inquadramento dell'attività esercitata dal venditore nelle categorie di reddito previste dal legislatore italiano. Tale categorizzazione non risulta sempre agevole ed immediata, anche alla luce dell'ondivaga giurisprudenza della Cassazione.
Da ultimo, ma non per questo meno importante, è il profilo fiscale della circolazione delle opere d'arte, che dipende, in larga parte, dall'inquadramento dell'attività esercitata dal venditore nelle categorie di reddito previste dal legislatore italiano. Tale categorizzazione non risulta sempre agevole ed immediata, anche alla luce dell'ondivaga giurisprudenza della Cassazione.