Chi è un vero collezionista d’arte? Finalmente è stato chiarito
ll collezionismo d'arte, cioè l'abitudine di famiglie e soggetti privati di raccogliere opere d'arte, è strettamente connesso a motivazioni culturali ed estetiche, al fenomeno del mecenatismo ed al mercato dell'arte.
Il collezionista è quindi il soggetto che acquista e vende opere d’arte per soddisfare un proprio interesse che, di norma, è quello di ampliare la propria collezione di oggetti d’arte.
Fino ad oggi per i collezionisti, spesso inconsci della posizione dell’Amministrazione Finanziaria e della giurisprudenza tributaria, era alquanto pericoloso che il loro operare, senza la dovuta attenzione, li potesse ricondurre nella categoria dei mercanti d’arte, il che poteva comportare non pochi problemi.
A dire il vero la dottrina, e soprattutto la giurisprudenza, non essendoci norme chiare ed univoche, hanno affrontato il tema più volte, senza però sgomberare il campo dai dubbi e dalle incertezze.
Da sempre per la dottrina il mercante d’arte è il soggetto che investe professionalmente in oggetti d’arte allo scopo di trarne un profitto attraverso la successiva rivendita sul mercato. Lo stesso genera reddito d'impresa e le operazioni che compie sono soggette ad Iva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito fino ad oggi, l’accertamento dell’esercizio di un’impresa commerciale da parte del collezionista non può essere svolto in astratto, ma richiede un’attenta analisi fattuale delle modalità attraverso cui agisce nel mercato dell’arte.
Vendita di opere d'arte, quali elementi tipici?
Secondo la giurisprudenza elementi tipici del carattere imprenditoriale dell’attività di vendita di opere d’arte sono stati, in passato, desunti:
- dal carattere continuativo dell’attività svolta (cfr. Cass. Sez. trib., 8 febbraio 2008, n. 3039) - dal rilevante «giro d'affari» realizzato dal collezionista attraverso le cessioni (cfr. Cass. Sez. trib., 31 marzo 2008, nn. 8196, 8198, 8199 e 8200) - dalla mancanza di altre fonti di reddito del collezionista che potessero giustificare l’ammontare degli accrediti sul conto corrente (cfr. Cass. Sez. trib., 21 marzo 2008, nn. 7760 e 7761)
- dal numero di soggetti con cui il collezionista intrattiene rapporti (cfr. Cass. Sez. trib., 31 marzo 2008, nn. 8196, 8198, 8199 e 8200)
- dalla ridotta distanza temporale intercorrente tra l’acquisto e la successiva rivendita dei beni (cfr. Cass. Sez. trib., 20 ottobre 2011, n. 21776)
- dalla rilevanza economica delle singole cessioni (cfr. Cass. Sez. trib., 20 ottobre 2011, n. 21776)
- dalla comprovata esperienza del contribuente nel settore dei beni oggetto di cessione (cfr. Cass. Sez. trib., 20 dicembre 2006, n. 27208 e n. 27211)
- dallo svolgimento di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene in vista di una successiva rivendita (cfr. Cass. Sez. trib., 20 ottobre 2011, n. 21776).
Certezza di non essere qualificato come mercante d’arte si aveva solo per la vendita di opere d’arte acquisite dal collezionista a seguito di donazione o successione mortis causa, in quanto considerata mera operazione di dismissione patrimoniale (Risoluzione AE, 24 gennaio 2001, n. 5/E). Ma si può considerare solo collezionista un soggetto che riceve opere d’arte in donazione o successione e poi procede alla sua dismissione?
Chi è veramente il collezionista: l'Ordinanza della Cassazione
Detto questo, e ritenendo che il vero collezionista sia qualcosa di diverso dal soggetto che procede alla semplice dismissione di quanto ricevuto, come si può notare, è alquanto difficile per un collezionista sapersi districare in questo difficile scenario, ma la recente Ordinanza n. 6874 della Corte di Cassazione di data 25.1-21.2.2023, depositata l’8 marzo 2023, sembra aver finalmente, nella sua estesa motivazione, chiarito chi sia veramente il collezionista!
La Corte, infatti, ha statuito che è colui che acquista opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento primario di rivenderla generando una plusvalenza.
Questo significa che il collezionista non ha prevalentemente e principalmente interesse al valore economico dell’opera d’arte che acquista, ma il suo interesse e la sua attenzione sono al valore estetico-culturale del bene, al piacere di possedere l’opera, all’interesse per l’arte, agli artisti ed il frequentare l’ambiente vedendo mostre, fiere ed eventi collegati all’arte.
Questo comporta che, se il collezionista nel tempo rivende qualche sua opera d’arte, non è soggetto ad alcuna imposizione, come chiarito dalla recente Cassazione. Il vero collezionista è legato emotivamente alle sue opere d’arte e ogni tanto ne vende qualcuna, anche con lo scopo di acquisire nuove opere d’arte, fare operazioni di mecenatismo o per sostenere il mondo dell’arte. La volontà ed il pensiero del vero collezionista che acquista un’opera d’arte non quello di rivenderla per generare una plusvalenza.
Il soggetto che colleziona deve solo stare attento a non ricadere nella figura dello speculatore occasionale che è, secondo la Cassazione, colui che acquista occasionalmente opere d’arte per poi rivenderle allo scopo di conseguire un utile. Lo speculatore però, a differenza del mercate d’arte, genera redditi diversi di cui all’art.67, comma 1, lettera i) del TUIR, ma non è assoggettato ai fini IVA per la mancanza dell’abitualità.
La Cassazione ha quindi chiarito che per essere considerato invece un mercante d’arte, è necessario che si possa rilevare e dimostrare l’abitualità, sistematicità e professionalità dell’attività esercitata. Elementi utili a dimostrare che si tratti di un’attività commerciale sono un elevato numero di transazioni effettuate anche con cadenza regolare negli anni, importi elevati delle transazioni, cospicuo numero di soggetti con cui vengono intrattenuti rapporti e la varietà della tipologia dei beni alienati. Il mercante d’arte consegue redditi d’impresa ex articolo 55 e successivi del TUIR, ed è soggetto ad IVA in base all’articolo 4 del DPR 633/72.
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