Che peccato, ho scoperto di avere un quadro di Giotto!

Giuseppe Calabi
Giuseppe Calabi
25.10.2018
Tempo di lettura: 3'
Il calvario del dipinto "la Madonna del bambino", attribuito al pittore toscano dopo che aveva ottenuto la licenza di esportazione dall'italia quando era considerato solo un'imitazione
La Madonna con Bambino" è un dipinto che è stato inizialmente
attribuito ad uno sconosciuto imitatore dello stile di Giotto del XIX secolo. A seguito di un restauro, si è scoperto che lo stesso dipinto è attribuibile se non a Giotto, ad un autore della stretta cerchia dell'artista. Tale vicenda, che parrebbe aver rappresentato un grande colpo di fortuna (il "quadro di Giotto" oggi vale oltre dieci milioni di euro, mentre era originariamente stato pagato l'equivalente di qualche migliaio di euro) per la proprietaria, di nazionalità inglese, si è tradotta in un vero e proprio calvario che dura da oltre dieci anni.

Un quadro di Giotto in cantina


L'inizio dell'epopea


Nel 1992 l'opera, allora ancora attribuita allo sconosciuto imitatore, lasciò il territorio italiano con una licenza di esportazione. Nel 1993, la licenza fu sostituita con un'altra licenza sostanzialmente simile alla prima e successivamente, in seguito a restauro, mutò l'attribuzione. Nel 1999, l'opera venne importata temporaneamente in Italia. Il certificato di temporanea importazione avrebbe consentito all'opera di essere ri-esportata
senza necessità di altri provvedimenti autorizzativi per i successivi cinque anni.

Nonostante ciò, le autorità italiane hanno annullato la licenza di esportazione del 1992 e il certificato di temporanea importazione del 1999, sostenendo che l'opera restaurata fosse un “oggetto diverso” rispetto a quello per il quale era stata rilasciata la licenza nel 1992.

Il T.A.R.


A seguito di un lungo processo, nel 2007, il Tribunale Amministrativo
Regionale competente ha dichiarato illegittimo l'annullamento dell'amministrazione. In forza di tale sentenza, la proprietaria dell'opera la ha nuovamente spedita verso l'Inghilterra, dove attualmente si trova.

Il Consiglio di Stato


La sentenza del T.A.R. è stata oggetto di impugnazione al Consiglio di Stato. Il quale, nel 2008, quando l'opera si trovava in Inghilterra, ha riformato la decisione del 2007, dichiarando che la licenza di esportazione del 1992
fosse basata su una attribuzione erronea e che lo Stato ha, in ogni caso, il diritto di correggere i propri errori ed annullare la licenza già rilasciata in base ad una erronea attribuzione.

I pasticci del sistema giudiziario italiano


Lo Stato italiano ha lasciato decorrere inutilmente il termine di tre anni previsto da una direttiva comunitaria per chiedere la restituzione dell'opera
nel territorio italiano. Sette anni dopo, nel 2015, la proprietaria ha richiesto all'autorità inglese (Art Council England - ACE) una licenza di esportazione
definitiva dall'Unione Europea al fine di esportare l'opera dall'Inghilterra.

La sua domanda è stata rigettata, e lo scorso 23 luglio la High Court di Londra ha confermato la decisione dell'ACE di non concedere la licenza. La High Court ha infatti ritenuto convincente la tesi dell'ACE secondo cui la spedizione dell'opera dall'Italia effettuata nel 2007 fosse originariamente
viziata e, conseguentemente, l'ACE non avrebbe avuto il potere di rilasciare la licenza, atto di competenza invece delle autorità italiane. Secondo la High Court, la proprietà non avrebbe potuto spedire l'opera oltre i confini nazionali poiché, durante il giudizio, il certificato di importazione temporanea - valido per cinque anni - sarebbe scaduto.

La High Court


Tuttavia la High Court non ha tenuto conto del fatto che nelle more del processo amministrativo la proprietà non avrebbe potuto esportare il dipinto in forza dell'annullamento della licenza di esportazione (oggetto di impugnazione). E che quindi quel certificato, nel corso del giudizio, fosse di fatto sospeso. Secondo la Corte londinese, la proprietà avrebbe dovuto richiedere una nuova licenza di esportazione, che l'autorità italiana avrebbe dovuto rilasciare obbligatoriamente, in quanto mera “formalità” (anche se
avrebbe poi potuto appellarla). Alla luce di queste motivazioni, la Corte inglese ha ritenuto che senza una nuova licenza, l'opera non avrebbe potuto lasciare l'Italia e, conseguentemente, l'ACE non avrebbe potuto qualifi carsi come autorità competente a rilasciare una licenza di esportazione europea, ma unicamente ad autorizzare la restituzione dell'opera all'Italia.

Tale decisione ha condotto l'opera (e la sua proprietaria) in un limbo. Infatti non tornerà in Italia, non avendo le autorità italiane promosso l'azione di restituzione entro il termine di tre anni previsto dalla normativa europea, e il proprietario vede compresso ingiustamente il proprio diritto di proprietà, non potendo - di fatto - l'opera uscire dal territorio inglese.

Difficoltà di interpretazione


La legge italiana non si presta agevolmente all'interpretazione dei Giudici esteri che a volte, come in questo caso, hanno adottato un'interpretazione formalistica delle norme italiane che non tiene conto di un principio cardine della normativa europea: quello della libera circolazione delle merci. Questo
principio può essere limitato eccezionalmente nei casi previsti dall'articolo 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, tra i quali vi è quello della protezione del patrimonio culturale di uno Stato membro. Tuttavia, l'eccezione alla regola, in base alla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia europea deve essere “rigorosamente interpretata e
applicata in modo restrittivo”.

La Corte inglese


Né si può ritenere, come invece ha fatto la Corte inglese, che una sentenza del Consiglio di Stato possa rendere “retroattivamente illegale” l'esportazione del bene, legittima, nel momento della sua esportazione.
Preoccupante risulta essere l'impatto che questa decisione può avere nel mercato dell'arte: infatti, in base ad essa pare legittimarsi un potere dello Stato italiano di revocare o annullare una licenza di esportazione in qualsiasi momento sulla base di un cambio di attribuzione successivo all'esportazione dell'opera: con l'ovvia conseguenza che tutte le licenze di
esportazione sarebbero, teoricamente, annullabili o revocabili in ogni momento. A ciò si aggiungerebbe la tesi della “retroattiva illegalità” della esportazione oggetto di annullamento o revoca, e le possibili controversie tra lo Stato italiano e i soggetti (privati, musei, collezioni) che sarebbero esposti al rischio annullamento del proprio titolo ad esportare sulla base di un “ripensamento” da parte dell'amministrazione.

Le incognite


A questo punto, le incognite sono diverse: innanzitutto, può sorgere la legittima preoccupazione che lo Stato italiano possa annullare licenze di esportazione perché le dimensioni di un'opera o la data di creazione appaiono essere diverse da quelle indicate nel modulo di domanda. Ma ancor più significativamente, ci si domanda quale sarà la reazione dei musei e delle istituzioni culturali straniere nei confronti dei prestiti alle
istituzioni italiane.

Il timore infatti è quello che a pagare le conseguenze dell'esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione siano i fruitori dei musei italiani che potrebbero vedere compromessa la possibilità di visitare opere di provenienza straniera perché non più oggetto di prestito da parte del proprietario, a causa del fatto che, potenzialmente, ogni certificato di temporanea importazione rilasciato dalle autorità italiane possa essere retroattivamente revocato per “correggere un errore dell'amministrazione”, con ciò consentendo all'Italia di trattenere l'opera per tempo indefinito.
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Giotto, Madonna col Bambino
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Senior partner dello studio legale CBM & Partners, è esperto di diritto dell’Arte ed ha partecipato ai lavori di riforma del Codice dei Beni Culturali.
È consulente legale di Consorzio Netcomm. È inoltre membro della commissione sul diritto d’autore dell’Associazione Italiana Editori (AIE) e del comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali costituito dall’Agcom.

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