Art bonus, a rischio le donazioni alle fondazioni

Secondo i dati diffusi lo scorso luglio dal Ministero della Cultura, le donazioni a favore della tutela del patrimonio culturale hanno quasi raggiunto i 700 milioni di euro (694 milioni di euro) a partire dall’entrata in vigore dell’art bonus nel 2014. Ben 28 mila sono i mecenati che hanno contribuito al successo di questa misura che ha consentito di effettuare complessivamente 5.276 interventi per più di 2.275 enti beneficiari e 2.975 beni o istituzioni culturali oggetto di erogazione.
I risultati raggiunti sono dovuti anche e soprattutto ai benefici fiscali cui l’erogazione liberale dà diritto. L’art bonus è infatti una misura fiscale sotto forma di credito di imposta attualmente pari al 65% dell’erogazione liberale effettuata. L’agevolazione viene riconosciuta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile mentre alle imprese nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui con una ripartizione in tre quote annuali di pari importo. Il limite che la misura oggi incontra è però quello di essere circoscritta a favore di interventi su beni di proprietà pubblica o comunque che presentano un collegamento diretto con il settore pubblico. Non sempre è però semplice individuare se l’intervento rientri nell’ambito pubblico piuttosto che di quello privato soprattutto quando destinatarie delle donazioni sono le fondazioni.
Con riferimento al requisito dell’“appartenenza pubblica" esso si considera soddisfatto, oltre che dall'appartenenza del bene oggetto di intervento allo stato, alle regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. A titolo esemplificativo ciò ricorre quando l'istituto beneficiario è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti, o è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche, o ancora gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; o ancora se è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici oppure quando è sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione (risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017). Pertanto, in presenza di una o più di tali caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato - ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione - abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta.
Nel corso dell’ultimo anno però, l’agenzia delle entrate è stata chiamata più volte a pronunciarsi sull’art bonus collegato alle fondazioni concludendo per negare l’agevolazione. Nella risposta n. 526/2022, ad esempio, l’amministrazione ha negato il credito di imposta per le erogazioni liberali destinate al finanziamento dei lavori di realizzazione di un teatro effettuate a favore di una fondazione di diritto privato costituita in forma di ente del terzo settore. Alla stessa conclusione l’amministrazione è giunta anche nel caso della risposta n. 546/2022 con la quale ha escluso il diritto al credito di imposta per le donazioni effettuate a favore di una fondazione senza scopo di lucro costituita per conservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, ideale e materiale costituito da una "collezione storica" di oggetti di design vincitori di premi e nel suo complesso riconosciuta come “di eccezionale interesse artistico e storico”. Nelle motivazioni dell’esclusione è stato posto l’accento sulla “natura privata della collezione di proprietà della fondazione” che “non costituisce un bene culturale pubblico”. Sempre rimanendo sulle fondazioni, in precedenza, con la risposta n. 250/2019, è stato precisato che le donazioni di denaro a favore del museo appartenente a una fondazione privata che promuove e diffonde la cultura e l’arte non possono fruire dell’art bonus.
Viceversa, con la risposta n. 464/2020 l’art bonus è stato riconosciuto per una fondazione istituita come ente di diritto pubblico e poi trasformata in fondazione di diritto privato che ha avuto in concessione dal dipartimento del territorio del MEF l’immobile storico in cui risiede e l’annesso museo, per gli interventi di restauro e manutenzione eseguiti sullo stesso edificio. Stessa conclusione per la fondazione che si occupa della tutela e della valorizzazione del complesso monumentale di interesse pubblico (risposta n. 176/2020). Non è quindi facile districarsi tra le variabili che le fondazioni possono presentare. Con ovvie ripercussioni sul diritto dei mecenati a beneficiare del credito di imposta sulla donazione effettuata. L’istanza preventiva di interpello all’agenzia delle entrate appare la strada obbligata per risolvere i casi più complessi. Ciò in attesa che l’agevolazione fiscale sia estesa anche alle fondazioni private. Nelle intenzioni del partito leader della coalizione che guida il governo vi è infatti l’estensione della misura al settore privato (istituti culturali, fondazioni e imprese) ampliando lo spazio del credito fiscale oltre l’attuale 65%.
