Diritto e mercato, chi vince nell'autentica dell'arte

Luca Giacopuzzi
Luca Giacopuzzi
23.10.2020
Tempo di lettura: 3'
Dal punto di vista strettamente giuridico, solo l'autore ha il diritto di definire autentica un'opera d'arte, ossia  di fornire il dato “in termini di verità”. Ma, una volta che l'artista non sia più in grado di autenticare l'opera d'arte, l'autenticità della stessa può essere oggetto esclusivamente di un parere...

Croce e delizia di ogni collezionista,  la certificazione dell'autenticità di un'opera  (o, come si dice in gergo, “l'autentica”) è l'architrave  portante del mercato dell'arte. E non  a torto, visto che il rischio di imbattersi  in opere non autentiche (“non buone”, per usare un lessico molto  diffuso tra gli addetti ai lavori) è tutt'altro che remoto.


Prima di procedere oltre, sgombriamo  tuttavia  il  campo da un possibile equivoco: il mondo dell'arte non è una giungla, infestata da predatori.

Vero  è  che il mercato dell'arte è spesso opaco e la  cautela, quindi, è d'obbligo. Ma come in molti altri settori, né più né meno. I falsi sono sempre esistiti. Più che di un numero crescente di falsi  rispetto ad un tempo, parlerei di maggiore  attenzione, oggi,  ai falsi. Per un duplice motivo.  Primo, perché  attorno all'arte  vi sono interessi economici diversi rispetto al passato, in quanto tempo addietro  l'equazione “opera d'arte-forma d'investimento” non reggeva. Secondo, perché oggi le opere – proprio per le plusvalenze che possono generare - circolano di più rispetto al passato. Ed è evidente, quindi, che a più passaggi di mano conseguono maggiori controlli sull'autenticità.


Se  ai più  (e nella categoria includo trasversalmente, tanto i collezionisti in erba quanto i  conaisseur) l'autentica è concetto familiare, sono in verità pochi quelli che ne  colgono l'esatto perimetro.  Perché, per esempio, molti non fanno distinzione tra l'autentica del Maestro e un expertise o, ancora,  un certificato di archiviazione.  Cerchiamo, perciò, di fare ordine.

A tale proposito è utile ricordare che, da un punto di vista strettamente giuridico, solo l'artista ha il diritto di autenticare l'opera,  ossia  di fornire il dato “in termini di verità”.


Il principio è espresso anche in giurisprudenza, laddove è stato ormai metabolizzato l'assunto secondo cui “una volta  che  l'artista  non sia in grado di autenticare l'opera d'arte, l'autenticità della stessa può essere oggetto esclusivamente di un  parere e non di un  accertamento  in termini di verità, parere che è espressione del diritto alla  libera manifestazione del pensiero” tutelato  dall'art. 32 della Costituzione (così, Tribunale Roma, Sez. XVII, sentenza n. 13461 del 26/06/2019).


“E difatti il mondo dell'arte  conosce i cosiddetti  expertise”  prosegue  la pronuncia,  che aggiunge: “l'accertamento giudiziale non farebbe altro che  interferire  nella  dialettica,  tutta  interna e propria  al mondo dell'arte, relativa all'attribuibilità  di  alcune opere a determinati artisti e si  tradurrebbe in un giudizio collegiale giudiziale di maggior convincimento di una perizia rispetto all'altra”.


Il passo che precede va tuttavia spiegato, perché, letto superficialmente, potrebbe ingenerare la convinzione  che le perizie siano “intercambiabili” e che l'una o l'altra  pari  siano.  Nulla di più errato! Proprio perché espressione di un giudizio di valore, la “forza” dell'expertise è strettamente correlata all'autorevolezza  del soggetto che la rende. E' il  mercato, e non il giudice che designa  “lo specialista” dell'autore in questione:  il più delle volte chi ha curato la stesura del catalogo generale  dell'artista  o l'ente che emette i  certificati di  archiviazione delle opere riconosciute autentiche dall'ente  stesso.

Va rilevato, peraltro,  che,  sebbene il “diritto all'autenticazione” di un'opera d'arte non esista come diritto autonomamente tutelabile e suscettibile  di accertamento con efficacia di  giudicato  (perché il  purapprezzamento delle caratteristiche  di un'opera non  è di pertinenza di un giudice), tuttavia l'accertamento  della  falsità di  un'opera  può essere effettuato  in via incidentale (ossia  quale accertamento pregiudiziale e senza efficacia di giudicato)  al fine di tutelare in giudizio un  diritto che si ritenga  leso.


Detto altrimenti, ed esemplificando,  non si  può  promuovere una causa solo  per far dichiarare che un'opera è autentica, ma è data la possibilità di accertare  l'autenticità (o, più spesso la  non autenticità) di un'opera  se ciò è pregiudiziale  alla statuizione per la quale  la causa è stata introdotta: per esempio, per ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita che ha ad oggetto un'opera non autentica.


La documentazione che attesta l'autenticità di un'opera è ben più di un pezzo di carta: è  il cardine della compravendita  ed è anche oggetto di un preciso obbligo normativo a carico del venditore, che, in forza dell'art. 64 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è tenuto a consegnare all'acquirente  l'attestazione circa l'autenticità dell'opera.


Un tanto basta per legge, e i collezionisti ciò richiedono: il più delle volte un expertise, passaporto d'autenticità e al tempo stesso conferma della bontà dell'acquisto.


In verità il tema  è più complesso, perché l'expertise,  come abbiamo già rilevato, altro non è se non un'opinione e, in quanto tale, può essere resa da chiunque, a torto o a ragione, sia ritenuto competente.

Ciò a dire, in altre parole, che l'expertise sconta un peccato originale, non emendabile: essa ha un'attendibilità che è necessariamente legata all'autorevolezza del soggetto che la rende. E l'autenticità dell'opera si risolve, perciò, in un giudizio necessariamente soggettivo, perché ancorato alla caratura scientifica dell'esperto di turno che lo rende.


Non è poco, dovendosi considerare che nell'ambito del mercato dell'arte ogni opera, oltre ad avere un intrinseco valore estetico, possiede una precisa valenza economica, che, per sua natura, non può prescindere da una “certificazione” della propria paternità artistica.


Che fare, allora? Bisognerebbe andare oltre: sapere osservare l'opera, anziché limitarsi a guardarla.


Osservarla  recto, ma anche  verso.  Si scoprirebbero silenziosi dettagli che, oltre a conferire all'opera  un plus  rispetto a lavori simili, spesso ne sono anche un indice di autenticità:  alludo a provenienze ed  esposizioni, ma non solo.


I mercanti e i collezionisti più avveduti, del resto, lo sanno. E fermano l'attenzione su un'opera, per quanto possibile, autentica di per : valorizzando, a discapito di una dichiarazione di accreditamento, elementi - quali un cartiglio o un timbro - che valgono a creare una forma di  attestazione di  autenticità che definirei “autentica indiretta”, categoria  sui  generis, connotata da tutti gli indici che hanno il comune denominatore di ancorare il giudizio di  autenticità di un'opera a criteri oggettivi e, come tali, svincolati dalla sensibilità del professionista  chiamato a rendere l'expertise.


Ecco allora  che in questa prospettiva  assumono valore pubblicazioni in cui l'opera è riprodotta o timbri che svelano illustri provenienze o, ancora, etichette di gallerie prestigiose: dettagli – ma “dettagli” in verità non sono – che valgono non solo ad accrescere il valore di un'opera, ma anche a certificarne indirettamente l'autenticità.

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Classe 1972, Luca Giacopuzzi, collezionista, è stato uno dei primi avvocati italiani ad occuparsi di diritto dell’arte, tematica che tuttora segue in prima persona unitamente al diritto d’impresa, core dello studio legale. Pubblica con sistematicità propri contributi su temi oggetto di dibattito scientifico.

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