Nella maggior parte degli scandali di corruzione, riciclaggio o evasione emerge l’utilizzo (improprio) dei Trust
Il Trust, prescindendo dall’utilizzo distorto e patologico, è uno strumento lecito pensato per proteggere il proprio patrimonio e garantire una gestione efficiente dello stesso
Provare a rispondere in modo esaustivo a questo interrogativo non è attività semplice.
Per un verso, occorre considerare che ogni giurisdizione ha una sua legislazione, più o meno stringente, in materia di evasione ed elusione fiscale. Per un altro verso, è bene specificare che il Trust è un istituto pienamente lecito; pertanto, l’impiego distorto dello stesso risponde ad una deliberata scelta dell’operatore e non rappresenta una patologia intrinseca dell’istituto giuridico.
Infine, occorre tenere a mente che non ci sono dati certi sui flussi di denaro che, ogni anno, vengono dirottati verso paesi a fiscalità privilegiata. Come afferma Bloomberg, nell’articolo What the Pandora Papers reveal about offshore wealth, è stimato che i capitali che vengono spostati presso i paradisi fiscali raggiungono la soglia di 32 mila miliardi di dollari annui; quasi un terzo del Pil globale.
E invero, tornando ai Pandora Papers, al fine di provare a rispondere alla domanda di partenza – perché l’istituto del Trust pone così tante questioni dal punto di vista della trasparenza fiscale -, è interessante partire da un’analisi di Tax Justice Network.
I Trust sono particolarmente inclini a entrare in conflitto con le norme sulla trasparenza (si veda Tax Justice Network, “Trusts: Weapons of Mass Injustice?”) per due caratteristiche intrinseche: è un istituto pensato per garantire un’ampia riservatezza ai soggetti coinvolti; è uno strumento ideato per segregare e proteggere capitali.
Se nelle società e, più in generale, per le persone giuridiche, al momento della costituzione la regola ricorrente è quella dell’iscrizione presso il registro delle imprese, istituire un Trust – soprattutto in alcune giurisdizioni extra Ue – non implica detta registrazione. Questo aspetto, da non sottovalutare, incide sulla capacità del Fisco di osservare da vicino questo fenomeno, quindi di comprendere: quanti sono, attualmente, i Trust attivi in tutto il mondo; quali sono i beni da proteggere per cui sono stati istituiti; chi sono i beneficiari; qual è la vera ragione economica che ha spinto determinati soggetti a decidere di segregare i propri patrimoni istituendo Trust in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, che non richiedono segnalazioni alle autorità fiscali e non prevedono adempimenti stringenti in materia di monitoraggio fiscale.
I Trust istituiti presso stati off-shore, proprio perchè coperti da normative molto stringenti sulla riservatezza e molto lasche sul monitoraggio fiscale, vengono alla luce solo a seguito di inchieste giornalistiche approfondite (come l’attuale Pandora Papers o la precedente Panama Papers), o a seguito di vicende mediatiche che vedono coinvolti soggetti famosi (come nel caso dei divorzi multimilionari).
Ebbene, come rilevato da Tax Justice Network, anche nei territori in cui si adotta una normativa severa in punto di trasparenza fiscale e campagne contro l’evasione, istituire un Trust permette di godere di un livello di segretezza maggiore rispetto a qualunque altro strumento societario. In particolare, l’utilizzo congiunto di un Trust con altri strumenti, come una holding, rende più complesso per le autorità indagare e identificare il beneficiario effettivo.
Certamente, a seguito di queste indagini e queste fughe di notizie le stesse istituzioni e organismi internazionali, Ue in prima linea, stanno cercando di implementare nuove politiche per contrastare i fenomeni fiscali dannosi.
Venendo all’Italia, si incastra bene con le più recenti vicende internazionali, la risposta a interpello n. 693/2021 resa dall’Agenzia delle entrate, con la quale è stato chiarito che, proprio in tema di monitoraggio fiscale, laddove siano detenute attività o investimenti finanziari all’estero attraverso Trust, ai beneficiari è richiesto di dichiararne il valore complessivo, indipendentemente dallo Stato in cui i Trust sono istituiti e, inoltre, prescindendo dalla circostanza che il Trust sia stato istituito in un Paese collaborativo.