L'essenza economica del risparmio e il suo statuto giuridico

10.1.2022
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Il risparmio alimenta l'intermediazione finanziaria, nelle due forme dei deposti bancari e degli investimenti in strumenti finanziari. Ma non tutti gli investimenti finanziari effettuati per il tramite degli intermediari rientrano nell'ottica del risparmio. Ecco perché
L'essenza del risparmio dev'essere enucleata proprio a partire da quella forma destinata agli investimenti finanziari, dove maggiormente sono sorti dubbi. In questi i valori restano di titolarità dei risparmiatori, che usufruiscono dei benefici e corrono i rischi degli investimenti, con l'intermediario che non ha, né deve avere, alcun interesse al riguardo, se non quello a una commissione pre-determinata con trasparenza.
Netta la differenza con i depositi bancari, in cui le somme depositate passano in proprietà alle banche, che assumono l'obbligo di restituzione ai risparmiatori del “tantundem” maggiorato di interessi, e così anche i vantaggi e i rischi dei successivi impieghi a mezzo fidi e operazioni di impieghi.
Ebbene, la natura del risparmio non può essere lesa, essendo la sua tutela imperativa in tutte le forme (art. 47 Costituzione).
In altri termini, i diritti dei risparmiatori sui loro valori non possono essere assolutamente inficiati.
Ma, per non eludere tale imperatività, é necessario impedire la confusione – o anche solo la commistione di piani - del risparmio con la speculazione, vista l'irriducibilità totale tra di loro dei due fattori produttivi nell'ambito del processo economico: l'art. 47 è univoco al riguardo nel tutelare il risparmio sia intrinsecamente sia nella sua destinazione ai settori produttivi e così nel suo ruolo nell'ambito del processo produttivo.
Occorre evidentemente individuare i suoi elementi contraddistintivi, quale reddito non speso e destinato ad alimentare l'economia, e così fondamentale sia per la stessa economia nel suo complesso sia per assicurare dignitose condizioni economiche ai suoi titolari, il che rende la sua tutela imperativa ed inderogabile, come già visto.
Esso è così irriducibile alla speculazione, che assolve a un ruolo economico del tutto diverso, relativo ai benefici sulle singole operazioni, con l'assunzione dei relativi rischi.
Netta la differenza con i depositi bancari, in cui le somme depositate passano in proprietà alle banche, che assumono l'obbligo di restituzione ai risparmiatori del “tantundem” maggiorato di interessi, e così anche i vantaggi e i rischi dei successivi impieghi a mezzo fidi e operazioni di impieghi.
Ebbene, la natura del risparmio non può essere lesa, essendo la sua tutela imperativa in tutte le forme (art. 47 Costituzione).
In altri termini, i diritti dei risparmiatori sui loro valori non possono essere assolutamente inficiati.
Ma, per non eludere tale imperatività, é necessario impedire la confusione – o anche solo la commistione di piani - del risparmio con la speculazione, vista l'irriducibilità totale tra di loro dei due fattori produttivi nell'ambito del processo economico: l'art. 47 è univoco al riguardo nel tutelare il risparmio sia intrinsecamente sia nella sua destinazione ai settori produttivi e così nel suo ruolo nell'ambito del processo produttivo.
Occorre evidentemente individuare i suoi elementi contraddistintivi, quale reddito non speso e destinato ad alimentare l'economia, e così fondamentale sia per la stessa economia nel suo complesso sia per assicurare dignitose condizioni economiche ai suoi titolari, il che rende la sua tutela imperativa ed inderogabile, come già visto.
Esso è così irriducibile alla speculazione, che assolve a un ruolo economico del tutto diverso, relativo ai benefici sulle singole operazioni, con l'assunzione dei relativi rischi.
Né si può dire che la speculazione sia nient'altro che risparmio che vuole rivalutarsi usufruendo delle possibilità lucrative offerte dai mercati: e infatti, l'utile nelle negoziazioni riguarda qualsiasi bene ma non è l'elemento caratterizzante l'operatività in strumenti finanziari, dove si investono le proprie risorse affinché vengano poi dirottate, essenzialmente per il tramite di intermediari autorizzati, verso imprese produttive.
Quello che caratterizza il settore è il passaggio di risorse finanziarie da settori in avanzo a settori in disavanzo sotto il vaglio di imprese dotate di grande competenza in merito.
In tale ottica, il vantaggio per i soggetti in avanzo può rispondere a esigenze tra loro disparate:
a) quella di procurarsi sicurezza finanziaria per il futuro – risparmio;
b) quella di svolgere un'attività di negoziazione continua finalizzata a beneficiare delle singole opportunità – speculazione - al pari di un intermediario nella negoziazione in conto proprio, senza peraltro l'organizzazione di questi;
c) quella, infine, come si vedrà “infra”, di partecipare al potere economico delle singole imprese - iniziativa economica individuale.
Nel rimandare alla fine per l'esigenza sub c), che si staglia effettivamente a parte, anche “prima facie”, occorre soffermarsi sul rapporto tra le prime due, la cui distinzione non è così evidente -anche se netta e univoca, come si vedrà appena “infra”.
Che anche i risparmiatori beneficino dei risultati di una singola operazione non toglie la differenza enorme e insuperabile tra il loro approccio, di sicurezza per il futuro da un lato, e dall'altro l'approccio, affatto alternativo, di vantaggi sistematici a breve per cui la sicurezza del futuro passa in secondo piano rispetto al correre le alee del mercato, secondo criteri di natura ottimale della singola negoziazione, senza limiti prudenziali, tali questi da ridurre le possibilità lucrative.
La speculazione è irriducibile al risparmio in quanto consiste in un'attività lucrativa con rischi propri di chi opera istituzionalmente, sia pur senza organizzazione propria, a differenza per l'appunto degli operatori istituzionali.
L'investimento è fine a sé stesso, come in qualsiasi attività imprenditoriale, di cui manca nel nostro caso solo l'organizzazione.
Sia ben chiaro: anche il risparmio ha istanze lucrative e così va tutelato esclusivamente nelle esigenze medie, di salvaguardia per il futuro, con profonde limitazioni nel correre le alee: quando si rinunzia a tali limitazioni, si è al di fuori dell'ambito del risparmio. Come una stessa persona, operando in modo formalmente analogo in diverse operazioni, possa essere in alcuni casi risparmiatore e in altri no è un accertamento che richiede una complessa analisi giuridica.
Le regole di prudenza indefettibili perché vi sia il risparmio sono costituite dalla diversificazione e dalla mancanza di concentrazione nonché da criteri oggettivi di scelta, come selezione diretta a valutare non tanto le possibilità lucrative quanto la natura meritevole dell'investimento finanziario e così la validità dell'iniziativa imprenditoriale a essa sottostante. L'investimento finanziario da risparmio rientra nell'(“rectius” è effettuata nell'ambito dell') intermediazione finanziaria ed è il frutto di scelte avvedute di questa e non di scelte meramente lucrative, le quali, per ottenere vantaggi a tutti i costi prescindono da una valutazione di merito e corrono rischi abnormi, con la convinzione di ottenere vantaggi altrettanto abnormi altrove, in un'ottica, la quale, ove non opportunamente e anzi doverosamente circoscritta, è atta a drogare i mercati finanziari e a renderli esplosivi. Così, nella speculazione, la negoziazione può essere conveniente anche in presenza di investimento non meritevole, in quanto quello che conta è la liquidazione al momento giusto.
La liquidazione al momento giusto rientra anche negli investimenti finanziari da risparmio ma solo a valle di una selezione ottimale. L'unione degli elementi prudenziali di cui sopra costituisce la condizione della limitazione del rischio a quanto consentito da un'ottica di ragionevole sicurezza, quale offerta da una prestazione ottimale di impresa, vale a dire di intermediazione finanziaria.
Gli investimenti diretti senza intermediari, così come il porsi al di fuori di tali regole, sono incompatibili con il risparmio.
Quello che caratterizza il settore è il passaggio di risorse finanziarie da settori in avanzo a settori in disavanzo sotto il vaglio di imprese dotate di grande competenza in merito.
In tale ottica, il vantaggio per i soggetti in avanzo può rispondere a esigenze tra loro disparate:
a) quella di procurarsi sicurezza finanziaria per il futuro – risparmio;
b) quella di svolgere un'attività di negoziazione continua finalizzata a beneficiare delle singole opportunità – speculazione - al pari di un intermediario nella negoziazione in conto proprio, senza peraltro l'organizzazione di questi;
c) quella, infine, come si vedrà “infra”, di partecipare al potere economico delle singole imprese - iniziativa economica individuale.
Nel rimandare alla fine per l'esigenza sub c), che si staglia effettivamente a parte, anche “prima facie”, occorre soffermarsi sul rapporto tra le prime due, la cui distinzione non è così evidente -anche se netta e univoca, come si vedrà appena “infra”.
Che anche i risparmiatori beneficino dei risultati di una singola operazione non toglie la differenza enorme e insuperabile tra il loro approccio, di sicurezza per il futuro da un lato, e dall'altro l'approccio, affatto alternativo, di vantaggi sistematici a breve per cui la sicurezza del futuro passa in secondo piano rispetto al correre le alee del mercato, secondo criteri di natura ottimale della singola negoziazione, senza limiti prudenziali, tali questi da ridurre le possibilità lucrative.
La speculazione è irriducibile al risparmio in quanto consiste in un'attività lucrativa con rischi propri di chi opera istituzionalmente, sia pur senza organizzazione propria, a differenza per l'appunto degli operatori istituzionali.
L'investimento è fine a sé stesso, come in qualsiasi attività imprenditoriale, di cui manca nel nostro caso solo l'organizzazione.
Sia ben chiaro: anche il risparmio ha istanze lucrative e così va tutelato esclusivamente nelle esigenze medie, di salvaguardia per il futuro, con profonde limitazioni nel correre le alee: quando si rinunzia a tali limitazioni, si è al di fuori dell'ambito del risparmio. Come una stessa persona, operando in modo formalmente analogo in diverse operazioni, possa essere in alcuni casi risparmiatore e in altri no è un accertamento che richiede una complessa analisi giuridica.
Le regole di prudenza indefettibili perché vi sia il risparmio sono costituite dalla diversificazione e dalla mancanza di concentrazione nonché da criteri oggettivi di scelta, come selezione diretta a valutare non tanto le possibilità lucrative quanto la natura meritevole dell'investimento finanziario e così la validità dell'iniziativa imprenditoriale a essa sottostante. L'investimento finanziario da risparmio rientra nell'(“rectius” è effettuata nell'ambito dell') intermediazione finanziaria ed è il frutto di scelte avvedute di questa e non di scelte meramente lucrative, le quali, per ottenere vantaggi a tutti i costi prescindono da una valutazione di merito e corrono rischi abnormi, con la convinzione di ottenere vantaggi altrettanto abnormi altrove, in un'ottica, la quale, ove non opportunamente e anzi doverosamente circoscritta, è atta a drogare i mercati finanziari e a renderli esplosivi. Così, nella speculazione, la negoziazione può essere conveniente anche in presenza di investimento non meritevole, in quanto quello che conta è la liquidazione al momento giusto.
La liquidazione al momento giusto rientra anche negli investimenti finanziari da risparmio ma solo a valle di una selezione ottimale. L'unione degli elementi prudenziali di cui sopra costituisce la condizione della limitazione del rischio a quanto consentito da un'ottica di ragionevole sicurezza, quale offerta da una prestazione ottimale di impresa, vale a dire di intermediazione finanziaria.
Gli investimenti diretti senza intermediari, così come il porsi al di fuori di tali regole, sono incompatibili con il risparmio.
Per completare il discorso delle operazioni su strumenti finanziari, con la sopra citata categoria sub c), la partecipazione al potere di impresa, in modo da beneficiare dei relativi vantaggi senza diversificazione, costituisce partecipazione diretta all'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.): la tutela del risparmio è circoscritta nelle Opa ai piccoli azionisti estranei alle competizioni per l'acquisizione della maggioranza sociale in modo da assicurare trasparenza e possibilità di concorrere al plusvalore derivante dall'acquisizione della maggioranza sociale da parte dell'offerente.
In conclusione, il risparmio alimenta l'intermediazione finanziaria, nelle due forme dei deposti bancari e degli investimenti in strumenti finanziari, diverse tra di loro ma rientranti nella stessa categoria economica, a differenza degli investimenti diretti senza intermediari finanziari, appartenenti a una delle altre due categorie di investimento, finanziario o no che sia. Ma non tutti gli investimenti finanziari effettuati per il tramite degli intermediari rientrano nell'ottica del risparmio, dovendo espungere da questa le altre due forme per l'appunto: la speculazione e la partecipazione dall'iniziativa economica privata.
Per inciso, è profondamente erronea l'opinione, anche molto autorevole - Nava, ex presidente della Consob -, secondo cui gli investitori non richiedono tutela peculiare, non essendo risparmiatori. Invece, come visto, la categoria degli investitori è molto variegata e comprende tre sub-categorie, tra cui anche quella dei risparmiatori.
Chiuso l'inciso, l'intermediazione finanziaria è multiforme e assolve anche a ruoli diversi dall'ottimale allocazione delle risorse finanziarie: questo è un discorso più complesso, che riguarda l'essenza della finanza.
Ai fini delle presenti note rileva il ruolo fondamentale del risparmio che non può essere violato né diluito né trasfigurato con una sua succedaneità a fattori produttivi del tutto irriducibili.
A partire da tale ruolo economico del risparmio, occorre così elaborare il suo statuto giuridico.
In conclusione, il risparmio alimenta l'intermediazione finanziaria, nelle due forme dei deposti bancari e degli investimenti in strumenti finanziari, diverse tra di loro ma rientranti nella stessa categoria economica, a differenza degli investimenti diretti senza intermediari finanziari, appartenenti a una delle altre due categorie di investimento, finanziario o no che sia. Ma non tutti gli investimenti finanziari effettuati per il tramite degli intermediari rientrano nell'ottica del risparmio, dovendo espungere da questa le altre due forme per l'appunto: la speculazione e la partecipazione dall'iniziativa economica privata.
Per inciso, è profondamente erronea l'opinione, anche molto autorevole - Nava, ex presidente della Consob -, secondo cui gli investitori non richiedono tutela peculiare, non essendo risparmiatori. Invece, come visto, la categoria degli investitori è molto variegata e comprende tre sub-categorie, tra cui anche quella dei risparmiatori.
Chiuso l'inciso, l'intermediazione finanziaria è multiforme e assolve anche a ruoli diversi dall'ottimale allocazione delle risorse finanziarie: questo è un discorso più complesso, che riguarda l'essenza della finanza.
Ai fini delle presenti note rileva il ruolo fondamentale del risparmio che non può essere violato né diluito né trasfigurato con una sua succedaneità a fattori produttivi del tutto irriducibili.
A partire da tale ruolo economico del risparmio, occorre così elaborare il suo statuto giuridico.