Il vitalizio assistenziale (o contratto di mantenimento) è un contratto a titolo oneroso e atipico – ovverosia, non disciplinato dal codice civile ma riconosciuto dalla giurisprudenza, anche di legittimità – con cui un soggetto (normalmente, una persona anziana), cosiddetto vitaliziato, ottiene il diritto di ricevere dalla controparte (di regola, un parente o una persona alla quale è legata da affetto, cd. vitaliziante) assistenza materiale e morale, vita natural durante del vitaliziato, a fronte del pagamento di un corrispettivo consistente nel trasferimento della proprietà piena o nuda di un bene immobile o mobile in favore del vitaliziante.
Gli elementi che caratterizzano il vitalizio assistenziale
Gli elementi caratterizzanti tale negozio sono evidenti.
1 – Innanzitutto, l’obbligo del vitaliziante di erogare a favore del vitaliziato una prestazione di “assistenza morale” a contenuto non patrimoniale (consistente nella cura affettiva, compagnia, coabitazione, sostegno emotivo e, in generale, in tutte quelle attenzioni di cui una persona anziana possa necessitare, secondo buona fede), che sorge indipendentemente dalla condizione di bisogno del vitaliziato e che si aggiunge all’assistenza materiale (come per esempio, fornitura di alloggio, cure mediche, vestiario, vitto, etc.) da prestarsi in base alle mutevoli esigenze e alla posizione sociale del vitaliziato.
2 – In secondo luogo, l’intuitus personae nella scelta del vitaliziante (che viene selezionato proprio per il rapporto di fiducia e di affetto che ha con il vitaliziato, nonché per il legittimo affidamento sull’adempimento delle prestazioni di cura a suo carico), da cui discende sia l’impossibilità per il vitaliziante di farsi sostituire da un altro soggetto nell’adempimento delle prestazioni alle quali è obbligato (salvo il consenso del vitaliziato), sia l’intrasmissibilità agli eredi del vitaliziante delle obbligazioni di mantenimento materiale e di sostegno morale a carico di quest’ultimo, sia ancora la non fungibilità della prestazione di assistenza morale con una prestazione in denaro.
3 – Infine, l’alea che permea il contratto in oggetto, stante l’incertezza sul vantaggio economico di ciascuna parte derivante del rapporto giuridico instauratosi, oltre che sull’entità e sulla durata delle prestazioni che il vitaliziante sarà chiamato ad effettuare.
Vitalizio assistenziale vs altri contratti simili
Netta è quindi la differenza tra il vitalizio assistenziale e il contratto di rendita vitalizia oneroso, da un lato, e il contratto di vitalizio alimentare, dall’altro lato.
Il contratto di rendita vitalizia oneroso, infatti, è un negozio tipico disciplinato dal codice civile agli articoli 1872 e ss., attraverso il quale una parte aliena un bene mobile o immobile o trasferisce un capitale a fronte dell’ottenimento dalla controparte quale corrispettivo, vita natural durante dello stesso soggetto beneficiato o di un terzo, di prestazioni periodiche e predeterminate di denaro, che potrà utilizzare a proprio piacimento.
Il contratto di vitalizio alimentare, invece, è anch’esso un contratto atipico, come il vitalizio assistenziale, ma da esso si differenzia per il corrispettivo erogato a fronte dell’alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni o utilità, consistente nella prestazione al vitaliziato di quanto strettamente necessario per vivere per tutta la durata della sua vita e in correlazione ai suoi bisogni vitali.
L’inadempimento del vitalizio assistenziale
Cosa succede in caso di inadempimento del vitalizio assistenziale da parte del soggetto obbligato ad erogare le prestazioni di mantenimento materiale e di sostegno morale?
L’assenza di una disciplina civilistica ad hoc fa sì che debbano essere applicate le norme generali in materia contrattuale e, nella specie, quelle in materia di risoluzione per inadempimento ai sensi degli articoli 1563 e seguenti del codice civile. In pratica, in conseguenza dello scioglimento del contratto a causa dell’inadempimento, il vitaliziante dovrà restituire al vitaliziato il bene mobile o immobile ricevuto e (seppur liberato, per il futuro, dagli obblighi di assistenza materiale e morale a vantaggio di quest’ultimo) non potrà richiedere la restituzione delle prestazioni eseguite, essendo il vitalizio assistenziale un contratto di durata.
Fondamentale risulta, pertanto, la minuziosa contrattualizzazione delle prestazioni di assistenza materiale e morale che il vitaliziante è obbligato a effettuare nei confronti del vitaliziato; e ciò, sia a vantaggio di quest’ultimo (che, rimarcando l’importanza ad esse attribuita, eviterà di rimettere al giudice la valutazione dell’insufficienza delle prestazioni ricevute), sia a beneficio del vitaliziante (che vedrà scongiurato il rischio di comportamenti capricciosi del vitaliziato, volti a farlo apparire inadempiente quando invece non lo è).