Nel caso di trust trasparente il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario come reddito di capitale
L’istituto del trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” con un negozio unilaterale trasferisce ad un altro soggetto definito ”trustee” dei beni affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri
Con una recente risposta a interpello l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al caso di interposizione nel trust e potere gestorio nelle mani del “guardiano”.
Cenni sul trust
L’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e in vigore dal 1° gennaio 1992.
Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor) con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Ai fini della determinazione del reddito del trust residente, ”commerciale” e ”non commerciale”, rilevano in Italia tutti i redditi ovunque prodotti; mentre per i trust non residenti rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Con la circolare n. 34/E del 2022 è stato chiarito che, in presenza di un trust non residente, nel caso di:
- beneficiario residente ”individuato”
- di beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata
per le attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi da essi prodotti, nei confronti del beneficiario residente (ai fini della imputazione o dell’attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario medesimo, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità.
Ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito si distinguono due tipologie di trust:
- ”trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante ”imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario
- ”trust opaco”, ovvero trust senza beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo Ires
Nel caso di trust trasparente il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale.
Tale reddito, qualora il beneficiario sia una persona fisica, è imputato «in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali» e concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive Irpef.
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Quando il trust è inesistente
Sono state individuate alcune tipologie di trust da ritenere ”inesistenti in quanto interposte”, fra le quali, quelle in cui:
- il disponente o il beneficiario risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionale nella gestione e amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso
- il trustee non può esercitare i suoi poteri ”senza il consenso” del disponente o del beneficiario
- ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
Il potere gestorio del guardiano
Quando risulti che vi sia una importante limitazione dell’effettiva autonomia del Trustee, in considerazione del fatto che egli è subordinato alla volontà del Disponente, tramite la figura del Guardiano, il trust, osserva l’Agenzia, deve essere ritenuto inesistente sotto il profilo dell’imposizione dei redditi.
In questo senso, il reddito di cui ”appare titolare” il trust deve essere assoggettato ad imposizione, per ”imputazione”, direttamente in capo all’interponente residente in Italia, considerando il trust quale soggetto interposto.