Il trasferimento d'azienda: i profili fiscali della donazione

24.2.2022
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La donazione e la successione di azienda o di quote sociali corrispondono in genere a un trasferimento fiscalmente neutrale
La donazione d’azienda integra la forma tradizionale di passaggio generazionale attuato in vita da parte dell’imprenditore
La cessione d’azienda a titolo di donazione configura un'operazione fiscalmente neutrale. Non rileva in tal senso l’eventuale legame di parentela tra donante e donatario, la natura del beneficiario o il fatto che i donatari proseguano o meno l’impresa
Per favorire la continuazione dell'attività d'impresa e facilitare il passaggio generazionale, l'ordinamento tributario riconosce un regime di favore ai trasferimenti d'azienda a titolo gratuito.
Ebbene, con riferimento alla donazione d'azienda, dal punto di vista fiscale, occorre distinguere tra imposizione diretta e indiretta.
Per quanto concerne l'imposizione diretta, l'art. 58 del Tuir prevede un regime di neutralità fiscale disciplinando che, se l'azienda è assunta dai donatari ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa (soggetto imprenditore), il trasferimento dell'azienda per effetto della donazione non costituisce realizzo di plusvalenze.
In questi termini, il trasferimento è fiscalmente neutro e la tassazione della plusvalenza che avrebbe realizzato il donante se avesse ceduto l'azienda fuori dal campo di applicazione della norma in commento rimane sospesa fino al momento della successiva alienazione da parte del donatario.
Altrimenti detto, solo al momento della vendita successiva (della totalità o di parte dell'azienda) posta in essere dall'imprenditore donatario vi sarà l'emersione delle plusvalenze non tassate in occasione del precedente passaggio gratuito dell'azienda.
Pertanto, come rilevato dal Consiglio nazionale del notariato Studio n. 36-2011/T, il sistema della “continuità dei valori fiscali” evidenzia che la disposizione di cui all'art. 58 Tuir, non comporta una assenza di tassazione sui plusvalori aziendali, ma solo un rinvio di imposizione.
Inoltre, occorre rilevare che, per quel che riguarda l'imposizione diretta, il trasferimento d'azienda a titolo di donazione configura un'operazione fiscalmente neutrale a prescindere dall'eventuale legame di parentela tra donante e donatario, dalla natura del beneficiario o dal fatto che i donatari proseguano o meno l'impresa.
Ciò considerato, per aversi la neutralità fiscale, così come prevista dalla norma, pertanto, i valori dei beni che costituiscono il complesso aziendale devono essere assunti dal donatario non già tenendo conto del valore corrente ma di quello “storico” riconosciuto in capo al donante.
In questi termini, il trasferimento è fiscalmente neutro e la tassazione della plusvalenza che avrebbe realizzato il donante se avesse ceduto l'azienda fuori dal campo di applicazione della norma in commento rimane sospesa fino al momento della successiva alienazione da parte del donatario.
Altrimenti detto, solo al momento della vendita successiva (della totalità o di parte dell'azienda) posta in essere dall'imprenditore donatario vi sarà l'emersione delle plusvalenze non tassate in occasione del precedente passaggio gratuito dell'azienda.
Pertanto, come rilevato dal Consiglio nazionale del notariato Studio n. 36-2011/T, il sistema della “continuità dei valori fiscali” evidenzia che la disposizione di cui all'art. 58 Tuir, non comporta una assenza di tassazione sui plusvalori aziendali, ma solo un rinvio di imposizione.
Inoltre, occorre rilevare che, per quel che riguarda l'imposizione diretta, il trasferimento d'azienda a titolo di donazione configura un'operazione fiscalmente neutrale a prescindere dall'eventuale legame di parentela tra donante e donatario, dalla natura del beneficiario o dal fatto che i donatari proseguano o meno l'impresa.
Ciò considerato, per aversi la neutralità fiscale, così come prevista dalla norma, pertanto, i valori dei beni che costituiscono il complesso aziendale devono essere assunti dal donatario non già tenendo conto del valore corrente ma di quello “storico” riconosciuto in capo al donante.
Anche nell'imposizione indiretta la circolazione gratuita dell'azienda è disciplinata in una prospettiva di favor legislativo.
L'atto di donazione di azienda è in grado di integrare il presupposto dell'imposta sulle donazioni e successioni; così come delle imposte ipotecarie e catastali, qualora nel compendio aziendale siano compresi beni immobili.
Occorre però una precisazione: la donazione d'azienda effettuata a favore di soggetti diversi dal coniuge o dal discendente del dante causa, sconterà un'imposta sulle donazioni con le aliquote e le franchigie ordinarie; mentre, la donazione effettuata nei confronti del coniuge o del discendente del donante va esente da imposta a condizione che, ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter del Dlgs 346/90, gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Benché, in linea generale, il mancato rispetto di detti requisiti comporterebbe la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione dell'imposta in misura ordinaria, come rilevato dal Consiglio nazionale del notariato, la prassi amministrativa degli ultimi anni ha chiarito che non comporta la decadenza dall'agevolazione il conferimento da parte del donatario dell'azienda in una società, prima del decorso di cinque anni dalla donazione nel caso in cui: l'azienda è conferita in una società di persone, o è conferita in una società di capitali e le azioni o quote assegnate a fronte del conferimento consentono di conseguire o integrare il controllo.
L'atto di donazione di azienda è in grado di integrare il presupposto dell'imposta sulle donazioni e successioni; così come delle imposte ipotecarie e catastali, qualora nel compendio aziendale siano compresi beni immobili.
Occorre però una precisazione: la donazione d'azienda effettuata a favore di soggetti diversi dal coniuge o dal discendente del dante causa, sconterà un'imposta sulle donazioni con le aliquote e le franchigie ordinarie; mentre, la donazione effettuata nei confronti del coniuge o del discendente del donante va esente da imposta a condizione che, ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter del Dlgs 346/90, gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Benché, in linea generale, il mancato rispetto di detti requisiti comporterebbe la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione dell'imposta in misura ordinaria, come rilevato dal Consiglio nazionale del notariato, la prassi amministrativa degli ultimi anni ha chiarito che non comporta la decadenza dall'agevolazione il conferimento da parte del donatario dell'azienda in una società, prima del decorso di cinque anni dalla donazione nel caso in cui: l'azienda è conferita in una società di persone, o è conferita in una società di capitali e le azioni o quote assegnate a fronte del conferimento consentono di conseguire o integrare il controllo.