A ciò si aggiunga che la nuova definizione di titolare effettivo del trust è ormai allargata sia sul piano soggettivo che oggettivo, anche per effetto dell’art. 22 d.lgs n.231/2007, e quindi non è più confinata entro soglie percentuali di controllo predeterminate. Alla luce della nuova disciplina è evidente il tentativo di generare una discontinuità rispetto alla normativa previgente di cui all’art. 4 del Dl n.167 del 1990. In quella sede si prevedeva un’indagine caso per caso circa la titolarità effettiva basata sui concetti di controllo e beneficiario effettivo, individuati laddove fossero titolari del 25% o più del patrimonio di una persona giuridica, o comunque qualora non ancora individuati, riferendosi alla categoria di persone nel cui interesse fosse istituito il trust, o chi esercitava un controllo pari o superiore alla soglia del 25% sul patrimonio dello stesso.
Oggi la nuova definizione di titolare effettivo del trust risulta invece concettualmente allargata. Non è più strettamente correlata alle predette soglie percentuali predeterminate, benché in Italia l’art. 21 del D.lgs 231 del 2007 richieda che i trust produttivi di effetti giuridici e fiscali siano tenuti all’iscrizione presso la speciale sezione del Registro delle imprese, ove il fiduciario/trustee debba indicare i titolari effettivi del rapporto, se determinati. Dunque, per effetto di ciò, coloro che entrano a vario titolo in rapporti economico-giuridici con il trust, dovrebbero ottenere e conservare idonee informazioni adeguate e accurate sulla titolarità del trust, ovvero: identità del fondatore, dei fiduciari, del guardiano e – ove esistenti – dei beneficiari e di tutte le persone che esercitano il controllo sui beni conferiti in trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
Tuttavia, nell’esperienza quotidiana della realtà dei trust, quanto indicato precedentemente trova in talune giurisdizioni, una labile applicazione. Infatti, per effetto anche di talune genericità delle definizioni utilizzate, queste finiscono per rendere evanescente o quanto meno affievoliscono il tentativo di circoscrivere il perimetro entro il quale individuare i titolari effettivi. Nella massa di informazioni che si acquisiscono, molte delle stesse finiscono per essere inutili oppure inutilizzate e talvolta svianti, contribuendo in un certo senso a confondere i risultati, piuttosto che a fornire chiarezza.